martedì 21/01/2025 • 11:22
Il Ministero del Lavoro, con Nota 20 gennaio 2025 n. 809, fornisce un chiarimento relativo al possesso, per un ETS, di più di un registro dei volontari non occasionali qualora disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie.
redazione Memento
È stato chiesto al ministero del Lavoro di chiarire se un ETS possa disporre di più di un registro dei volontari non occasionali di cui all'articolo 17, comma 1, del Codice del Terzo settore, qualora disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio regionale diverso da quello della sede principale; e in caso di risposta affermativa, se anche i registri riferiti alle sedi secondarie debbano essere vidimati.
Il chiarimento del Ministero
Il citato articolo del CTS impone agli enti di iscrivere i volontari in apposito registro; il DM 6 ottobre 2021 recante “Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli”, all'articolo 3, prevede l'istituzione del registro e le modalità di tenuta dello stesso (che ricomprendono la vidimazione quale mezzo per assicurare l'inalterabilità delle scritture in caso di supporto cartaceo, il contenuto minimo del registro, la possibilità di ricorso alternativo a sistemi elettronici e/o telematici, anche messi a disposizione dalla rete associativa cui gli enti aderiscono).
In sostanza, per entrambi i provvedimenti lo scopo del registro dei volontari è quello di individuare i soggetti che prestano attività volontaria in maniera non occasionale, documentarne il relativo status all'interno dell'ente, consentire e agevolare l'adempimento degli obblighi assicurativi. In tal senso il registro ha carattere unitario; tuttavia, nel rispetto delle previsioni del citato D.M., nella salvaguardia dell'inalterabilità delle scritture e comunque a condizione che le modalità di tenuta consentano di raggiungere le finalità sopra richiamate, dette modalità potranno tenere conto della struttura dell'ente, la cui natura unitaria non preclude l'esistenza di sedi operative secondarie, anche in regioni diverse da quella in cui si trova la sede legale. Benché in casi del genere sia probabile il ricorso a sistemi elettronici/telematici, eventuali esigenze che rendano in concreto difficoltosa o disagevole l'unicità del supporto cartaceo potrebbero richiedere la tenuta di una “sezione separata” del medesimo registro, su un diverso supporto, tenuto presso la sede operativa di riferimento e gestito da un amministratore/associato espressamente preposto, avente la struttura e i contenuti obbligatori previsti.
Ciò potrà avvenire a condizione che:
- l'istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito sia deliberata dall'organo di amministrazione (organo responsabile nel suo complesso della tenuta del registro dei volontari dell'ente);
- siano individuate, formalizzate ed adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone, con conseguente inattendibilità del dato.
Di conseguenza, per enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, sarebbe irragionevole e contrario all'autonomia degli stessi non consentire l'istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l'assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture. Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero altrimenti mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l'esterno e di qualunque valore probatorio.
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