lunedì 27/01/2025 • 11:50
L’INPS, con Mess. 24 gennaio 2025 n. 285, fornisce alcune indicazioni circa la contribuzione applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, così come previsto dal Collegato Lavoro.
redazione Memento
L'articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico).
In particolare, la disposizione prevede la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi”.
L'INPS, con Mess. 24 gennaio 2025 n. 285, fornisce alcune indicazioni circa la contribuzione applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato.
Regime contributivo
In relazione all'ipotesi di trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASPI nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Esposizione UNIEMENS
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.
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