martedì 21/01/2025 • 06:00
Poteri di controllo in materia valutaria estesi anche alla GdF, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell'Unione. A stabilirlo è la circolare 1/2025 delle Dogane, che fornisce istruzioni operative a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 211/2024 sul denaro contante.
Il decreto legislativo su oro e denaro contante
Il D.Lgs. 211/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2025 e in vigore dal 17 gennaio 2025, realizza un importante adeguamento della normativa nazionale in materia di dichiarazioni valutarie sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione europea, allineando il nostro ordinamento al regolamento UE 2018/1672.
Con la circolare 1/2025, l'Agenzia delle dogane fornisce alcuni importanti chiarimenti, con l'obiettivo di illustrare alcune delle principali novità apportate alla normativa valutaria, ma anche di indirizzare le attività degli Uffici, nell'ottica di prevenire eventuali criticità o prassi applicative non conformi.
Autorità competenti all'accertamento
Uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare è che per i controlli e gli accertamenti in materia di violazioni della normativa valutaria potranno scendere in campo sia l'Agenzia delle dogane (da sempre competente in materia) che la Guardia di finanza.
La riforma doganale (D.Lgs. 141/2024) ha, infatti, attribuito ai militari della Guardia di finanza poteri e facoltà analoghi a quelli già previsti per i funzionari doganali.
Come chiarito dalla circolare, per effetto delle norme recentemente adottate in ambito nazionale, ai militari della Guardia di finanza è stato attribuito il potere di procedere autonomamente, anche all'interno degli spazi doganali, all'accertamento delle infrazioni e al trattenimento temporaneo dei valori, così come a effettuare il sequestro del contante o ricevere pagamenti a titolo di oblazione.
La circolare precisa anche che, in caso di accertamento verbalizzato in autonomia dalla Guardia di finanza all'interno degli spazi doganali, l'Ufficio delle dogane non ha nessuna competenza a ricevere in consegna, affidamento o custodia eventuali somme o beni sequestrati. Nel caso in cui, invece, l'attività di accertamento sia svolta congiuntamente con i militari della Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane dovrà obbligatoriamente menzionare tale circostanza all'interno del verbale di constatazione.
La nuova definizione di denaro contante
Altra importante novità introdotta dal nuovo decreto legislativo riguarda la definizione di “denaro contante”. Tale definizione, ora più ampia rispetto al passato, include non solo le banconote e monete in circolazione, ma anche gli strumenti negoziabili al portatore (come assegni turistici, vaglia cambiari e ordini di pagamento), i beni altamente liquidi di valore (ad esempio, lingotti d'oro) e le carte prepagate non nominative, purché scollegate a un conto corrente.
La circolare precisa che, a partire dal 17 gennaio, anche le movimentazioni intra-UE di oro da investimento o monete non aventi corso legale, se possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari e al relativo regime sanzionatorio.
Per quanto riguarda, infine, le carte prepagate, la circolare chiarisce che la Commissione europea dovrà emanare un apposito atto delegato che chiarisca quali tra queste possono essere effettivamente ricondotte alla definizione di denaro contante.
Obblighi dichiarativi
La circolare fornisce alcuni chiarimenti anche per gli obblighi dichiarativi. L'art. 2 D.Lgs. 211/2024 stabilisce, infatti, che il denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro non soltanto deve rappresentare oggetto di apposita dichiarazione, ma deve essere messo a disposizione dell'Amministrazione a fini di controllo.
Non vi è, tuttavia, un obbligo generalizzato di presentare il denaro all'Ufficio doganale ogni volta che vi sia una movimentazione transfrontaliera. Come chiarito dall'Agenzia delle dogane, tale previsione si applica, infatti, alle sole ipotesi in cui vi sia una specifica richiesta da parte dell'Ufficio delle dogane per lo svolgimento delle attività di controllo.
In tali ipotesi, il denaro contante dichiarato deve essere messo fisicamente a disposizione dell'Agenzia delle dogane, autorità competente per i controlli.
La mancata esibizione del contante – pur in presenza di una dichiarazione formale – è equiparata a una violazione dell'obbligo di dichiarazione. Ciò significa che chi non mette a disposizione i fondi per il controllo può essere sanzionato in maniera analoga a chi omette completamente la dichiarazione.
I trasferimenti di denaro contante non accompagnato
Un'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di una disciplina dettagliata per i trasferimenti di denaro contante non accompagnato, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento UE 2018/1672. Tali trasferimenti riguardano il denaro spedito tramite plichi postali, bagagli non accompagnati o qualsiasi altra tipologia di invio, senza la presenza fisica del portatore. L'articolo 3 del decreto dispone che, per trasferimenti di denaro non accompagnato di importi pari o superiori a 10.000 euro, è obbligatorio presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane. L'obbligo si applica al mittente, al destinatario o al loro rappresentante, come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle dogane.
Il denaro non accompagnato può essere trattenuto dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle dogane fino alla presentazione della dichiarazione informativa (art. 2 c. 1 lett. d numero 3 D.Lgs. 211/2024).
L'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante
Tra le novità introdotte dalla nuova normativa, vi è anche l'istituto del “trattenimento temporaneo” del denaro contante, un nuovo strumento di controllo che consente all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di Finanza di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano assolti, anche parzialmente, o nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante possa essere correlato ad attività criminose.
Si tratta di un ulteriore strumento di controllo, che opera anche per movimentazioni inferiori alla soglia dei 10.000 euro e che non preclude l'applicazione del sequestro.
Come chiarito dalla circolare, si tratta di un nuovo strumento di controllo e accertamento, introdotto tenuto conto delle difficoltà di agire una volta che il denaro contante ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di somme di denaro di importo modesto.
In presenza di violazioni degli obblighi dichiarativi o di indizi che facciano sospettare la correlazione con attività criminose, a prescindere dall'importo movimentato, è previsto che le autorità competenti possano procedere al trattenimento temporaneo, con provvedimento amministrativo motivato. Il tempo del trattenimento non può superare i 30 giorni (prorogabili fino a 90 giorni), al fine di consentire alla Guardia di finanza l'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale.
Sanzioni
La circolare stabilisce che per l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni è competente il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Agenzia delle dogane riassume, infine, il quadro sanzionatorio, che prevede penalità più elevate rispetto al passato.
Per l'omessa dichiarazione di somme superiori alla soglia di 10.000 euro, le sanzioni pecuniarie sono ora comprese tra il 30% e il 100% dell'eccedenza, in base all'importo. Nel caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, tali percentuali risultano ridotte, oscillando tra il 15% e il 70%, a garanzia di un trattamento più proporzionato alle irregolarità commesse.
Il decreto rivede, inoltre, la disciplina del sequestro, consentendo di trattenere fino al 100% dell'eccedenza rispetto alla soglia, in base alla gravità della violazione. Tale decreto prevede, inoltre, l'esclusione dell'accesso all'istituto dell'oblazione per eccedenze superiori a 40.000 euro o in caso di violazioni reiterate nel corso degli ultimi cinque anni.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Pubblicato in GU 2 gennaio 2025 n. 1, il D.Lgs. 211/2024 di adeguamento della normativa nazionale al Reg. UE 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entr..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.