sabato 18/01/2025 • 06:00
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2025 n. 12, il D.Lgs. 219/2024 recante la costituzione dell'albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale.
Dopo il via libera definitivo da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 219/2024, adottato in attuazione dell'art. 27 c. 1 lett. l-bis L. 118/2022, che istituisce l'Albo nazionale delle botteghe storiche.
Il provvedimento entrerà in vigore il 31 gennaio 2025, tutelando e valorizzando il carattere storico e d'eccellenza d'attività esistenti da almeno cinquant'anni e connotate da un particolare interesse.
Nello specifico, il decreto legislativo, in attuazione della delega di cui al sopra citato art. 27, definisce misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.
I nove articoli di cui si compone il provvedimento, infatti, prevedono che i Comuni, le Unioni di Comuni e le Regioni, possano costituire propri albi delle botteghe storiche in cui elencare, anche a richiesta dei rispettivi titolari, le attività con almeno 50 anni di vita connotate da particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico, merceologico o legato alle tradizioni locali.
Il decreto, inoltre, stabilisce i criteri per definire le “attività storiche d'eccellenza” e, ai fini della costituzione del sopra citato Albo, fornisce anche le definizioni, rispettivamente, di:
Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici
Come stabilito dall'art. 3 del decreto in esame e anticipato in premessa, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, potranno costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali saranno elencate le attività esistenti da almeno 50 anni (o altro periodo già stabilito dalle normative regionali) che siano connotate da un particolare interesse merceologico, culturale, storico, artistico o turistico, ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati.
È, altresì, stabilito che, in sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici, saranno iscritti di diritto agli albi in questione, anche se non in possesso dei requisiti appena sopra menzionati.
Gli enti citati potranno tenere distinti gli albi delle attività commerciali e degli esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando, altresì, quali di essi siano attività d'eccellenza.
I titolari delle attività economiche, qualora ritengano d'essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi suddetti, potranno fare richiesta al Comune, all'Unione di Comuni, alle Province, alle Città metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla Regione per la relativa iscrizione.
In caso di subentro nella titolarità o gestione d'attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la citata qualificazione potrà essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività, per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro sarà ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.
Quest'ultima potrà essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui all'art. 5 c. 2 del decreto, nonché in casi di forza maggiore, l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico ed alle modalità di vendita o produzione.
Un decreto del MIMIT, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, stabilirà le modalità con cui le Regioni potranno ampliare anche ad altre attività o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività in questione.
Attività storiche d' eccellenza
L'art. 4 del decreto in commento, fermo restando quanto già stabilito dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia, definisce «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici d'eccellenza» le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:
Alle suddette attività, disciplinate con il Regolamento che dovrà essere adottato dal MIMIT, sarà dedicata una specifica sezione dell'Albo nazionale.
Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche
Con l'art. 6 del decreto in esame si provvede a istituire l'albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. Detto albo è costituito dagli albi regionali, delle Città metropolitane, Comunali e delle Province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Nell'ambito dell'albo nazionale, è costituita una sezione delle attività storiche d'eccellenza.
L'albo sarà gestito dal MIMIT e il Ministero del Turismo ne curerà gli aspetti promozionali.
Un decreto del MIMIT, di concerto con il Ministro del Turismo, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, previo parere della Conferenza unificata, individuerà le modalità attuative per l'istituzione dell'albo nazionale. In particolare, il decreto provvederà:
Fonte: D.Lgs. 219/2024 (GU 16 gennaio 2025 n. 12)
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