giovedì 16/01/2025 • 06:00
L'OIC, nel settembre 2024, ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile OIC 30. Ad oggi, non è ancora definitiva la versione della bozza che prevede che il principio si applichi ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 o da data successiva.
Bilanci intermedi: cosa prevede l'OIC 30
Le imposte intermedie sul reddito dovrebbero essere determinate applicando all'utile semestrale prima delle imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata. È questa la principale indicazione operativa contenuta nella bozza dell'OIC 30 “Bilanci intermedi” che l'OIC ha presentato per la consultazione.
Nella stessa bozza veniva comunque chiesto ai partecipanti di pronunciarsi sull'impostazione adottata dall'OIC, se fosse condivisa o se, invece, si preferisse un approccio alternativo come quello di calcolare le imposte del bilancio intermedio applicando l'OIC 25 “Imposte sui redditi” e, quindi, utilizzando l'aliquota fiscale in vigore al termine del periodo intermedio come se a tale data dovessero pagare le imposte.
La “nuova” bozza di principio ha disciplinato unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci intermedi e ha previsto regole per la redazione dei bilanci intermedi differenziate a seconda della categoria dimensionale di appartenenza sulla falsariga della disciplina del bilancio di esercizio.
In continuità con l'ancora attuale versione dell'OIC 30, nelle more di una definitiva pubblicazione da parte dell'OIC del principio in analisi, il contenuto dello standard si basa sull'assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d'esercizio.
Sulla base di tale assunto, la bozza ha esplicitato che l'eventuale svalutazione dell'avviamento effettuata in un bilancio intermedio non potrebbe essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto per il bilancio d'esercizio. Al fine di agevolare la redazione del primo bilancio intermedio è stato, inoltre, precisato che la società che dovesse redigere per la prima volta il bilancio intermedio dovrebbe poter non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.
Motivazioni alla base del “nuovo” OIC 30
Il progetto di revisione dell'OIC 30 “Bilanci intermedi” ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile. L'aggiornamento della struttura si è reso necessario per adeguare lo standard all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso del tempo. Il nuovo testo del principio disciplina unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci intermedi, in linea con la funzione riconosciuta all'OIC dalla L. 216/14 di istituto che “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”.
L'aggiornamento nel contenuto nasce, invece, dall'esigenza di tenere conto dell'evoluzione che nel corso del tempo ha interessato la disciplina del bilancio e i principi contabili nazionali. Nello specifico, la nuova versione dell'OIC 30 disciplina i principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio.
La bozza di principio contabile ha disciplinato la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società. Inoltre, coerentemente con la disciplina del D.Lgs. 139/15, la bozza di principio contabile ha precisato che i documenti che compongono il bilancio di esercizio sarebbero differenziati in base alla categoria dimensionale di appartenenza. Pertanto, il rendiconto finanziario sarebbe obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, mentre le micro-imprese potrebbero non presentare la nota integrativa se forniscono comunque determinate informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Seguendo l'impostazione contabile dell'ancora attuale versione dell'OIC 30, il contenuto del principio si basa sull'assunto che i bilanci intermedi vengano redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d'esercizio (o consolidato) e che le valutazioni vengano effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”. Sulla base di tali assunti è stato dunque esplicitato, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, che, ad esempio, l'eventuale svalutazione dell'avviamento effettuata in un bilancio intermedio non potrebbe essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto dall'OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. Quanto al calcolo delle imposte intermedie sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dall'attuale versione dell'OIC 30 e dallo IAS 34, la bozza di principio ha previsto, invece, che esse vengano determinate applicando all'utile intermedio prima delle imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata sulla base dell'aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio. In particolare, per assicurare che non si verifichino significative differenze tra l'aliquota fiscale risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno, nella bozza si è precisato che le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non contabilizzate che divenissero ragionevolmente certe nel periodo intermedio dovrebbero essere allocate a conto economico pro-quota in base al rapporto tra risultato ante imposte stimato nel periodo intermedio e quello di fine esercizio. L'unica eccezione riguarderebbe, pertanto, la svalutazione di imposte anticipate che, per motivi di prudenza, dovrebbe essere contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui venisse meno il requisito della ragionevole certezza.
Rispondono ad una logica di semplificazione anche altre previsioni di carattere più generale.
In una logica di chiarezza normativa, il “nuovo” OIC 30 richiederebbe l'esplicitazione in nota integrativa della conformità del bilancio intermedio redatto ai principi contabili nazionali e, quindi, l'esplicitazione di tale fatto nell'assunto che siano rispettate tutte le disposizioni del principio stesso.
In sede di prima applicazione, poi, si dovrebbero applicare le previsioni dell'OIC 29. Tuttavia, al fine di agevolare la redazione del primo bilancio intermedio, sarebbe stato precisato che la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio potrebbe non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.
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Francesco Limatola
- Tax specialist presso KPMG. Dottore commercialista e Revisore legale.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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