mercoledì 15/01/2025 • 06:00
I contribuenti che non hanno presentato i Modelli Redditi o IRAP entro il 31 ottobre 2024 possono farlo entro il 29 gennaio 2025. La tardività, in tal caso, salva l'omissione. Oltre tale data le dichiarazioni si considerano omesse. Rispetto al passato, la riforma ha innovato le sanzioni.
Il 31 ottobre 2024 è spirato il termine entro cui andavano presentati il modello Redditi (PF, SC, SP, ENC), 770 e il modello IRAP 2024. Come noto, in virtù dell'art. 2 c. 7 DPR 322/98, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il ritardo, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Alla luce della predetta norma, non potranno essere considerate omesse le dichiarazioni 2024 presentate entro il 29 gennaio 2025.
In caso di ricorso al servizio telematico, devono considerarsi tempestive, se trasmesse nei termini, le dichiarazioni successivamente scartate, purché, entro il quinto giorno successivo alla data della ricevuta di avvenuto scarto, si sia provveduto a ripresentarle correttamente. L'Agenzia delle Entrate si è espressa in questi termini in diversi documenti di prassi già con la Circ. AE 23 aprile 2002 n. 35/E. La Suprema Corte, con l'ordinanza della Sezione Tributaria n. 18248 depositata il 27 giugno 2023, ha ribadito questo principio erigendolo a principio generale riguardante la presentazione telematica all'Amministrazione finanziaria di ogni documento, non solo, pertanto, in riferimento alle dichiarazioni fiscali.
Il secondo periodo del richiamato art. 2 c. 7 DPR 322/98 prevede che, laddove il contribuente presenti la dichiarazione oltre il novantesimo giorno dalla scadenza, pur dovendosi considerare comunque omessa, costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.
Le due ipotesi contemplate dalla citata norma del 1998, pertanto, connotano due diverse violazioni: la tardività dichiarativa e l'omissione.
Che si tratti dell'una o dell'altra violazione, minimo comune denominatore delle stesse è che devono considerarsi commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il dato è fondamentale poiché comporta l'applicazione del nuovo apparato sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024, cosiddetto decreto Sanzioni, che per le violazioni in argomento, con l'art. 5, fissa la predetta decorrenza.
Sanzione per dichiarazione tardiva
L'art. 1 D.Lgs. 471/97, rubricato “Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”, non prevede, invero, una specifica sanzione per il ritardo. L'entità della stessa è desumibile, invece, dall'art. 13 D.Lgs. 472/97 che, disciplinando l'istituto del ravvedimento operoso, con il comma 1, lett. c), prevede la riduzione ad un decimo del minimo della sanzione per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Orbene, in caso di presentazione della dichiarazione nel termine di novanta giorni dalla scadenza, la sanzione da ritenere applicabile è quella di cui all'art. 1 c. 1 D.Lgs. 471/97 pari a 250 euro, da ridurre a 25 euro se versata spontaneamente prima della formale conoscenza, da parte del contribuente, di ogni tipo di attività accertativa.
Il pagamento della predetta sanzione, naturalmente, sana esclusivamente la tardività della presentazione. Nel caso in cui non siano state versate le imposte in saldo 2023 e in acconto 2024, le stesse vanno versate assoggettandole alle sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 471/97. Anche tale disposizione è stata intaccata dal decreto Sanzioni, con l'art. 2, cosicché gli omessi versamenti in scadenza antecedentemente al 1° settembre 2024 scontano la sanzione del 30%, mentre quelli con scadenza successiva a tale data spartiacque scontano la sanzione del 25%. Le predette misure, come noto, sono riducibili avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97.
Sanzione per dichiarazione omessa
I ritardatari, ove non provvedano alla presentazione della dichiarazione neanche entro il 29 gennaio 2025, saranno passibili della sanzione amministrativa prevista dal già citato art. 1 c. 1 D.Lgs. 471/97 ammontante al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione amministrativa applicabile oscilla da 250 a 1.000 euro. Tale soglia può essere aumentata fino al doppio se autore della violazione è un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Prima della riforma la sanzione applicabile andava dal 120% al 240% delle imposte.
Il D. Lgs. 87/2024, ancora una volta con l'art. 2, ha introdotto nell'art. 1 D.Lgs. 471/97 il comma 1-bis la cui disposizione, per la prima volta, è applicabile in riferimento alle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP 2024. La novità contempla il caso in cui la dichiarazione sia stata presentata oltre il novantesimo giorno dalla scadenza ed entro i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'art. 43 DPR 600/73 purché non vi sia formale conoscenza di attività accertative. Al ricorrere di tale ipotesi, pur restando nell'alveo dell'omissione dichiarativa, la sanzione da irrogarsi è pari al 75% delle imposte dovute. Ove non siano dovute imposte, tuttavia, non vi è alcuna differenziazione rispetto all'omissione “pura” e si applicano le predette regole di cui al comma 1. Antecedentemente al decreto Sanzioni, la sanzione applicabile poteva andare dal 60% al 120% delle imposte dovute con un minimo di 200 euro. Se non erano dovute imposte, invece, la sanzione applicabile oscillava tra 150 euro e 500 euro.
L'omissione dichiarativa, a differenza della tardività, non è sanabile versando la sanzione ridotta da ravvedimento operoso. Peraltro, anche in caso di presentazione oltre il novantesimo giorno, laddove a seguito di accertamento emergano maggiori basi imponibili e conseguenti maggiori imposte “rivivono” le più gravose sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 1 D.Lgs. 471/97 (Circ. AE 12 ottobre 2016 n. 42/E).
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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