sabato 04/01/2025 • 06:00
Ultima chiamata per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, per effettuare il versamento della prima o unica rata del secondo acconto delle imposte sui redditi 2024. La scadenza è fissata al 16 gennaio 2025.
I versamenti dell'acconto IRPEF, IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, in linea generale pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno, devono essere effettuati in una o due rate in relazione all'importo dovuto (art. 17 c. 3 DPR 435/2001).
Con specifico riferimento alla seconda o unica rata, occorre provvedere al versamento entro il 30 novembre dell'anno d'imposta. Tuttavia, per i contribuenti soggetti all'IRES ed all'IRAP, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento del secondo acconto deve avvenire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.
Pertanto, il termine ultimo per adempiere al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi riferito al 2024, per la maggior parte dei contribuenti era il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre era sabato).
In deroga a quanto previsto dalle disposizioni ordinarie sui termini di versamento, l'art. 7-quater DL 155/2024, convertito in L.189/2024, ha disposo la proroga al 16 gennaio 2025 del termine di pagamento del secondo acconto, ma solo per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi d'ammontare non superiore a 170.000 euro. Beneficiano del differimento in commento anche l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Diversamente, sono esclusi dal differimento:
Per la verifica dell'eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, occorre far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all'art. 57 TUIR, dichiarati per il periodo d'imposta 2023.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso alla proroga in commento, deve considerarsi la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Analogamente, nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate (Circ. AE 31/E/2023).
Relativamente ai titolari di reddito agrario che siano anche titolari di reddito d'impresa, gli stessi devono far riferimento al volume d'affari, di cui all'art. 20 DPR 633/1972, ossia all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dagli stessi effettuate, registrate o soggette a registrazione, con riferimento all'anno solare (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2024).
Imposte rilevanti e modalità di versamento
La proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi non riguarda né i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, né quelli riguardanti i premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per i quali la scadenza era quella ordinaria del 2 dicembre 2024.
Al contrario, rientrano nella proroga al 16 gennaio 2025:
Il versamento del secondo acconto può essere effettuato in unica soluzione o, in alternativa, in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20 c. 2 D.Lgs. 241/97, pari al 4% annuo, ai sensi del decreto del 21 maggio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ne consegue che, qualora il contribuente decida di avvalersi della modalità di versamento rateale, dovrà eseguire il pagamento delle 5 rate alle seguenti scadenze:
16 gennaio 2025 |
1° rata |
16 febbraio 2025 (essendo domenica slitta al 17 febbraio) |
2° rata |
16 marzo 2025 (essendo domenica slitta al 17 marzo) |
3° rata |
16 aprile 2025 |
4° rata |
16 maggio 2025 |
5° rata |
Regime sanzionatorio
In caso di omesso o parziale versamento del secondo acconto, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato. Qualora il pagamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la suindicata sanzione è ridotta alla metà e, quindi, 12,5%.
Se, invece, i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, tale ultima sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
È, comunque, possibile applicare il ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97.
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Claudia Iozzo
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