giovedì 02/01/2025 • 06:00
Nel 2025 prende il via la nuova rendicontazione di sostenibilità secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), rivoluzionando gli obblighi per imprese e i gruppi. Quali sono i criteri, le decorrenze e i soggetti coinvolti dai nuovi obblighi?
Nel 2025 inizia ufficialmente l'era del nuovo bilancio di sostenibilità, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 125/2024 (Decreto) che recepisce nell'ordinamento italiano la c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), di cui alla direttiva (UE) 2022/2464.
Le prime imprese chiamate a adeguarsi ai nuovi standard e predisporre la rendicontazione secondo le regole del Decreto sono quelle che sin oggi sono state soggette agli obblighi connessi alla Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), ossia le sole società quotate, banche e imprese di assicurazione di grandi dimensioni oltre determinate soglie dimensionali.
Per quanto tali entità abbiano quindi maturato familiarità con le tematiche ESG ai fini della DNF, le novità introdotte dal Decreto, ma più in generale il cambio di passo segnato dalla CSRD, richiederanno sforzi inediti al fine di:
Soggetti obbligati dal 2025 in poi tra rendicontazione individuale e consolidata
Come detto, la CSRD interesserà in primis gli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti ma poi, progressivamente, le imprese di grandi dimensioni non quotate e le PMI quotate, nonché le società extra-UE che superino determinate soglie dimensionali in Europa tramite società figlie o sedi secondarie o che abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine (per adempiere agli obblighi regolamentari ai fini della quotazione e di rendicontazione). Le microimprese rimangono escluse dai nuovi obblighi.
Per capire su quale soggetto gravi effettivamente l'obbligo di pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità è necessario verificare, prima di tutto, se si sia in presenza o meno di un gruppo, così da valutare se sia necessaria una rendicontazione su base individuale (con focus sulla singola impresa che la predispone) o su base consolidata (predisposta dalla casa madre con focus sul gruppo nel suo complesso).
Di seguito sono riportati i criteri per l'identificazione dei soggetti obbligati e le relative decorrenze:
1° esercizio di riferimento |
1° anno di pubblicazione del report |
Tipologia di imprese |
Caratteristiche |
---|---|---|---|
2024 |
2025 |
Grandi imprese di interesse pubblico già soggette a DNF (o gruppi di grandi dimensioni con società madre ente di interesse pubblico) |
Società quotate, banche e assicurazioni di grandi dimensioni con più di 500 dipendenti (tale limite è da computare su base consolidata in caso di gruppi). Per la definizione di “grande impresa” si veda sotto |
2025 |
2026 |
Imprese di grandi dimensioni |
Società che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo anno di attività o successivamente per almeno due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
I requisiti dimensionali sono verificare su base consolidata in caso di gruppi |
2026 |
2027 |
PMI quotate |
Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'UE che, alla data di chiusura del bilancio, nel primo anno di attività o successivamente per almeno due esercizi consecutivi, rientri in almeno due degli intervalli dimensionali:
|
2028 |
2029 |
Imprese figlie o succursali di società madri extra-UE |
In presenza di società madri che, in entrambi gli ultimi due esercizi, hanno generato a livello di gruppo o, se non applicabile, individualmente ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a € 150 milioni nel territorio dell'UE. In assenza di società figlie in UE, scatta l'obbligo di pubblicità se la succursale (intesa come sede secondaria della società extra-UE) abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente |
Per i limiti dimensionali ai fini dell'individuazione di “microimprese”, “piccole e medie imprese”, “imprese di grandi dimensioni” e “gruppo di grandi dimensioni” è necessario fare riferimento ai parametri contenuti nella direttiva 2013/34/UE così come aggiornata dalla direttiva 2023/2775/UE.
Si noti che, in virtù delle modifiche apportate all'art 154-ter del TUF da Decreto, anche i soggetti emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine ma con sede legale in uno Stato extra-UE, sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico la rendicontazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio già a partire dal 2025 in relazione all'esercizio 2024.
In questo contesto, quindi, in assenza di un gruppo, la società che supera i requisiti dimensionali sopra indicati dovrà predisporre la rendicontazione individuale di sostenibilità, mentre, in presenza di un gruppo di grandi dimensioni, l'onere graverà in capo alla società madre UE che dovrà predisporre la rendicontazione consolidata tenendo in considerazione il gruppo nella sua interezza.
Infine, in caso di gruppi con capogruppo extra-UE, dal 2029, l'onere graverà sulle società figlie (se imprese di grandi dimensioni o PMI quotate) che dovranno pubblicare la relazione sulla sostenibilità consolidata predisposta dalla società madre. Da rilevare come la mancata predisposizione da parte della capogruppo non esonererà le società figlie o la sede secondaria dal predisporlo con le informazioni a disposizione.
Esenzioni
La prima esenzione riguarda le società (quotate incluse) che, se chiamate a redigere la rendicontazione consolidata, sono esonerate dal fornire anche quella individuale all'interno della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio.
Un ulteriore gruppo di esenzioni (di cui all'art. 7 del Decreto) riguarda le società le cui informazioni sono incluse nella rendicontazione consolidata della società madre (italiana, europea o anche extra-UE) a condizione che la rendicontazione della società madre (incluse quella extra-UE) sia conforme agli standard ESRS o equivalenti riconosciuti dall'UE, sia redatta in formato elettronico (ESEF) con le marcature richieste dalla legge e comprenda le informazioni del Regolamento Tassonomia.
Si noti che le esenzioni di cui all'art. 7 non si applicano alle società di grandi dimensioni quotate su mercati regolamentati italiani o dell'UE.
Perché l'esenzione abbia efficacia, è richiesto di riportare nella propria relazione sulla gestione una serie di indicazioni, tra cui la tipologia di esenzione applicata e le informazioni necessarie a identificare la società madre e recuperare online la rendicontazione da quest'ultima predisposta.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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