giovedì 19/12/2024 • 07:38
La Circ. 18 dicembre 2024 n. 27 delle Dogane intende fornire chiarimenti relativi al regime di esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e dal D.Lgs. 141/2024 (DNC).
redazione Memento
In tema di esportazione temporanea, con la circolare del 18 dicembre 2024 n. 27, le Dogane hanno fornito chiarimenti in merito al D.Lgs. 141/2024 (DNC), relativamente alle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Per esportazione temporanea, si intende l'esportazione di merci unionali che sono destinate, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione. La stessa si applica quando non sia possibile ricorrere ad altri strumenti, come ad esempio il Carnet ATA.
A differenza dell'importazione temporanea, le cui casistiche sono disciplinate dal regime dell'ammissione temporanea previsto dal diritto unionale, il CDU non prevede uno specifico istituto volto a disciplinare l'ipotesi di merci destinate ad essere esportate per poi tornare nel territorio dell'Unione nello stesso stato in cui erano state esportate, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. Per l'esportazione temporanea è, pertanto, necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l'esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia.
L'articolo 72 delle disposizioni complementari ha previsto, in linea con l'abrogato TULD, un procedimento autorizzatorio, finalizzato a facilitare le operazioni di esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia. Come già evidenziato nella circolare 20/2024, l'art. 72 permette, in aggiunta agli strumenti unionali, di effettuare la temporanea esportazione dei beni e la reimportazione degli stessi in maniera semplificata, richiedendo un'autorizzazione preventiva all'ufficio competente per l'esportazione, in modo da agevolare la successiva reimportazione. Difatti, il rilascio dell'autorizzazione consente di identificare con precisione le merci in esportazione, al fine di facilitare e velocizzare la successiva reimportazione nel territorio unionale.
Al riguardo, si precisa che l'elenco dei prodotti e delle finalità indicate al comma 1 dell'articolo 72, è meramente indicativo e non esaustivo, in quanto l'art. 203 CDU non limita l'applicazione dell'istituto della reintroduzione in franchigia a specifiche tipologie di merci.
In base all'articolo 253 RE, all'atto della registrazione della dichiarazione di importazione di merci in reintroduzione, l'operatore deve fornire specifiche informazioni alla dogana. Al paragrafo 2 il predetto articolo 253 individua una pluralità di documenti, alternativi fra loro, mediante i quali l'operatore può fornire le informazioni di cui al paragrafo 1. Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 3, è prevista un'ulteriore semplificazione, in base alla quale l'operatore non è tenuto a fornire alcuno dei documenti previsti dal paragrafo 2 nel caso in cui le informazioni relative alle merci in reintroduzione sono già nella disponibilità della dogana. Si precisa che, nel caso in cui le merci unionali temporaneamente esportate hanno lasciato il territorio dell'Unione ma non sono più destinate ad essere reimportate, non sarà necessario effettuare alcuna procedura doganale, non essendo stato riproposto nelle DNC l'art. 211 T.U.L.D. che regolamentava la fattispecie sopracitata. Resta inteso che la mancata attivazione del procedimento autorizzativo previsto dall'articolo 72 non osta alla richiesta di reintroduzione in franchigia ai sensi degli articoli 203 e 204 CDU. Il procedimento di cui all'art.72 delle DNC deve, quindi, essere inteso come ulteriore semplificazione a disposizione degli operatori che integra quanto già previsto dalla normativa unionale.
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