martedì 17/12/2024 • 06:00
Non sono necessarie circostanze eccezionali per ottenere la proroga del periodo in cui la merce può rimanere vincolata al regime dell'ammissione temporanea, se la durata del periodo autorizzato, con la proroga, non supera i ventiquattro mesi (CGUE 12 dicembre 2024 C-781/23).
Ammissione temporanea prorogabile, anche senza circostanze eccezionali
La proroga del termine entro cui un bene può rimanere vincolato al regime dell'ammissione temporanea non richiede l'esistenza di "circostanze eccezionali", se il periodo totale in cui tale merce rimane in territorio doganale UE non supera la durata massima di ventiquattro mesi, stabilita dall'art. 251, par. 3, Cdu (Reg. UE 952/2013).
Nella vicenda esaminata dal giudice europeo (Corte di Giustizia, 12 dicembre 2024 C-781/23), una Società svedese ha importato nel territorio doganale dell'Unione europea un'automobile da corsa dagli Stati Uniti, avvalendosi del regime di ammissione temporanea, con l'intento di utilizzarla in alcune competizioni sportive. Il veicolo avrebbe dovuto essere successivamente riesportato al termine degli eventi.
L'Agenzia delle dogane ha concesso l'autorizzazione all'ingresso del mezzo in regime di ammissione temporanea, sospendendo quindi il pagamento dei dazi e dell'IVA all'importazione. L'autorizzazione prevedeva come termine dell'ammissione temporanea il 30 luglio 2019, ma tale scadenza risultava antecedente alla data dell'ultimo evento sportivo, che si sarebbe tenuto l'8 settembre 2019.
La Società ha provveduto alla riesportazione del veicolo fuori dai confini UE al termine delle competizioni, il 19 settembre 2019, ma ciò era avvenuto oltre il limite temporale indicato nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale.
Di conseguenza, l'Ufficio ha contestato il sorgere di un'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 79, par. 1, lett. a), Cdu, ravvisando una violazione degli obblighi previsti dalla normativa unionale.
Termine del regime prorogabile anche in assenza di circostanze eccezionali
Le merci possono essere vincolate al regime di ammissione temporanea per un determinato periodo di tempo, stabilito dall'Autorità doganale (art. 251, par. 1, Cdu). Entro il termine individuato dall'autorizzazione, i beni devono essere riesportati oppure devono essere vincolati a un differente regime.
In particolare, l'art. 251 Cdu dispone che il periodo di tempo entro il quale i prodotti possono rimanere vincolati al regime di ammissione temporanea deve essere sufficientemente lungo, affinché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.
Su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione, tale periodo, che può essere al massimo di ventiquattro mesi (salvo che sia altrimenti disposto), può essere prorogato per un lasso di tempo ragionevole, quando, in presenza di circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato (art. 251 par. 3, Cdu). Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere sotto tale regime non può comunque superare i dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile (art. 251 par. 4, Cdu).
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza in commento, ha fornito chiarimenti in merito ai casi in cui la concessione di una proroga è vincolata alla presenza di circostanze eccezionali. Tale giustificazione, infatti, è necessaria solo quando la durata massima di ventiquattro mesi risulta insufficiente per la realizzazione dell'obiettivo dell'uso autorizzato. Se, al contrario, la merce in regime di ammissione temporanea permane in territorio doganale UE per un periodo superiore a quello autorizzato ma comunque inferiore a ventiquattro mesi, non occorre dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali per giustificare la mancata riesportazione.
A supporto di tale conclusione, la Corte richiama il dettato dell'art. 124, par. 1, lett. h), CDU, ai sensi del quale l'obbligazione doganale, sorta in seguito a inosservanza, si estingue quando sono soddisfatte congiuntamente due condizioni: l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; sono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci.
Nel caso di specie, pertanto, non occorre dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali per giustificare la proroga del regime di ammissione temporanea, dal momento che la riesportazione del veicolo al di fuori del territorio doganale UE è avvenuta entro un tempo ragionevole che, seppur superiore a quello autorizzato, è comunque al di sotto della soglia dei ventiquattro mesi.
Il regime di ammissione temporanea
L'ammissione temporanea è un regime doganale speciale che consente l'uso particolare, nel territorio doganale dell'Unione, di merci non unionali da riesportare senza aver subito modifiche, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e dall'applicazione di misure di politica commerciale. In tal modo, vengono facilitati gli spostamenti dei beni che provengono da Paesi terzi.
L'art. 250, par. 2, del Codice doganale dell'Unione europea individua le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un operatore possa vincolare le merci a tale regime. In primo luogo, le merci non devono essere destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto (nell'ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi, dazio e IVA, oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea).
Il titolare del regime, che deve essere generalmente stabilito fuori dal territorio doganale dell'Unione, deve garantire l'identificazione dei beni in ammissione temporanea (salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'art. 223, quando è possibile verificare il rispetto delle condizioni previste per le merci equivalenti).
Devono, infine, essere soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.
Per poter accedere al regime dell'ammissione temporanea è necessario ottenere un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale. A tal fine, la persona che utilizza o fa utilizzare le merci deve presentare la relativa richiesta.
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