lunedì 16/12/2024 • 06:00
Il DM 9 dicembre 2024 ha individuato i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale, ovunque sia stabilito il rappresentato non residente, può assumere il ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia. Il DM 4 dicembre 2024, invece, ha definito la garanzia per l’iscrizione al VIES dei soggetti extra-UE.
Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, l'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 13/2024 (decreto Accertamento) ha modificato l'art. 17 c. 3 DPR 633/72, riguardante le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
In particolare, è stato previsto che il rappresentante fiscale, a prescindere dal luogo di stabilimento del rappresentato non residente (altro Stato UE o Stato extra-UE), deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 c. 1 lett. a), b), c) e d) DM 164/99, per cui:
Inoltre, è stato stabilito che, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che s'intende nominare rappresentante fiscale.
Il DM MEF 9 dicembre 2024, in attuazione delle nuove disposizioni, ha individuato i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.
Per la definizione degli aspetti operativi, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sarà adottato un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA connessi all’utilizzo abusivo della procedura che consente l’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione di beni nella UE, con l’art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 13/2024 è stato introdotto il c. 7-quater nell’art. 35 DPR 633/72, in base al quale, ai fini dell’iscrizione nella banca dati VIES, indispensabile per l’operatività in ambito intracomunitario, è necessario il previo rilascio di un’idonea garanzia. Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2024 n. 292 è stato pubblicato il DM MEF 4 dicembre 2024, che definisce i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, nonché i termini e le modalità di intervento per la verifica dei relativi adempimenti.
Attestazione dei requisiti soggettivi del rappresentante fiscale
I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.
Oggetto, caratteristiche e durata della garanzia
I soggetti in possesso dei requisiti soggettivi possono essere nominati rappresentanti fiscali previa idonea garanzia, che deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciata, ai sensi dell'art. 1 L. 348/82, in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale.
Il valore massimale minimo della garanzia è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati e le obbligazioni del rappresentante fiscale derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA devono essere garantite almeno per il valore massimale di:
In caso di aumento del numero di soggetti rappresentati, con passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, la garanzia deve essere prestata con il corrispondente valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La garanzia non è, invece, richiesta per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, essendo sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La durata della garanzia non può essere inferiore a 48 mesi a decorrere dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, che coincide con la data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Salvo l'aumento del numero di soggetti rappresentati, con passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, la garanzia non deve essere ripresentata una volta decorso il periodo minimo di 48 mesi.
In caso, invece, di aumento del numero di soggetti rappresentati, con passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, la nuova garanzia mantiene il periodo minimo di 48 mesi, sempre a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Regime transitorio
Infine, per i soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 9 dicembre 2024, operino già come rappresentanti fiscali, è previsto un apposito regime transitorio.
In particolare, entro il termine di 60 giorni dalla medesima data, essi dovranno attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il possesso dei requisiti soggettivi e prestare un'idonea garanzia con le modalità sopra esposte.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di atto notorio o della garanzia, l'Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale, mediante PEC o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio della partita IVA nei confronti dei soggetti rappresentati.
Decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale senza che quest'ultimo abbia provveduto alla relativa regolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate procede alla cessazione d'ufficio della partita IVA.
Fonte: DM MEF 9 dicembre 2024
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I soggetti che ricoprono il ruolo di rappresentanti fiscali hanno l'obbligo di rilasciare previamente un'idonea garanzia. Con Decreto 9 dicembre 2024 del MEF
a cura di
redazione Memento
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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