lunedì 09/12/2024 • 12:06
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale in tema di operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono finalità di investimento (Ris. AE 9 dicembre 2024 n. 60).
redazione Memento
Il 9 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 60 riguardante la tassazione delle plusvalenze derivanti dal trasferimento di valute estere tra conti bancari appartenenti allo stesso individuo, come previsto dall'art. 67 c. 1 lettera c-ter) TUIR.
In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’art. 67 c. 1 lettera c-ter) TUIR, possa essere considerata prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
Secondo l'art. 67 c. 1 lettera c-ter) TUIR le plusvalenze derivanti dal trasferimento oneroso di valute estere sono tassabili, compresi i prelievi da depositi o conti correnti. Tuttavia il medesimo articolo 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui.
Il motivo alla base di questa normativa è garantire che siano tassate solo le significative plusvalenze derivanti da valute detenute a fini di investimento.
Il caso specifico esaminato coinvolge contribuenti che trasferiscono fondi da un conto in valuta estera a un altro, entrambi detenuti nella stessa valuta e a nome dello stesso individuo, senza alcuna attività di cambio valutario o di investimento.
Nel dettaglio, si tratta di operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento. Al riguardo, nel caso di specie, secondo l'Agenzia delle Entrate tali trasferimenti non costituiscono un prelievo tassabile ai sensi dell'art. 67 c. 1 lettera c-ter) TUIR, poiché non soddisfano i criteri per un evento tassabile.
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