martedì 10/12/2024 • 06:00
Il 9 dicembre 2024, il Consiglio dei Ministri, con l'approvazione dello schema di DL recante disposizioni urgenti in termini normativi (c.d. DL Milleproroghe), ha previsto un ulteriore slittamento al 2026 dell'entrata in vigore dell'esenzione IVA per gli Enti del terzo settore.
Slitta al 2026 il regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi
Lo schema del DL Milleproroghe approvato il 9 dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri prevede lo slittamento al 2026 dell'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi.
Si dice che non c'è due senza tre. Nella fiscalità questa volta non c'è tre senza quattro. Ci eravamo illusi che il 1° gennaio 2025 avremmo visto l'adozione delle norme IVA definitive per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
La direttiva europea per l'imposta sul valore aggiunto, sin dalla “sesta” del 1977 (77/388/CEE) non contiene nessuna deroga di natura soggettiva, ma solo delle esenzioni obbligatorie (“gli Stati esentano”), ora nell'art. 132 paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE per:
Dal punto di vista dei principi cardine della Corte di Giustizia, neutralità, effettività e proporzionalità, nulla cambia nel gettito dell'imposta: con l'esclusione soggettiva del nostro ordinamento, l'IVA non è dovuta, e non è detraibile sugli acquisti, esattamente come avverrebbe nel caso in cui questi enti avessero soggettività IVA, con un volume d'affari esente.
La differenza consiste negli adempimenti connessi con la titolarità della partita IVA, che sarebbero eccessivi per gli enti di modesta dimensione. Ma basterebbe concedere il regime di franchigia IVA per ricavi commerciali sino a 85.000 euro, utilizzando tutte le agevolazioni previste dalla direttiva, come la non iscrizione all'IVA per questi soggetti.
Su questo si innesta il blocco di piena operatività del codice del terzo settore (qui ormai stiamo entrando nell'ottavo anno del regime transitorio), in attesa di una sostanzialmente inutile autorizzazione del Consiglio europeo per alcune agevolazioni che si potrebbero configurare come aiuti di Stato: il Social Bonus (art. 81 del CTS, per favorire il riutilizzo di immobili), il Social lending (art. 79, ritenuta ridotta per i finanziamenti), il regime di franchigia IVA, connesso con quello forfetario per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con soglia sino a 130.000 euro di proventi commerciali.
In risposta ad un'interrogazione del parlamentare europeo Marco Zanni, presentata il 17 gennaio 2024, per sollecitare l'autorizzazione prevista dal nostro codice, la veloce risposta (15 febbraio 2024) della vice presidente della Commissione, Margrethe Vestager, afferma testualmente che “ad oggi non è stata trasmessa alcuna notifica relativa alle misure di cui all'interrogazione scritta. La Commissione non è pertanto in grado di esprimersi nello specifico su tali misure”.
In queste norme del 2017, tuttora sospese, c'è anche l'introduzione nell'art. 10 DPR 633/72 (legge IVA), del vincolo per concedere l'esenzione solo agli enti del terzo settore di natura non commerciale, in un contesto in cui questo regime compete anche agli enti lucrativi, come nel caso delle prestazioni di ricovero e cura. Si tratta di un enorme errore, di trasposizione dell'esenzione concessa alle ONLUS, esenzione già fuorviante sin dal D.Lgs. 460/97, in quanto la collocazione di questo soggetto nell'art. 10 non aveva alcun senso, in quanto fanno fede per l'esenzione gli stessi requisiti di un qualsiasi soggetto d'imposta, quello cioè di essere autorizzato, riconosciuto, convenzionato per l'esercizio di queste attività.
Osservazioni
Il protrarsi delle norme sospese sta complicando la consultazione di quelle applicabili: la banca dati del Ministero delle finanze indica che queste novità sono già effettive dal 21 dicembre 2021, senza alcuna nota a margine dell'art. 4 e dell'art. 10 DPR 633/72. Nelle banche dati editoriali, il susseguirsi di modifiche e rinvii, evidenziate nelle note a margine, rende estremamente difficile capire quali disposizioni siano oggi vigenti.
Nel frattempo abbiamo adottato un pacchetto di misure transitorie. La prima per le società sportive dilettantistiche (SSD), che pur essendo società commerciali (società a responsabilità limitata o cooperative) si erano considerate escluse dall'applicazione dell'imposta, applicando la normativa delle associazioni, in base alla risposta di alcune Direzioni Regionali delle entrate, mai convalidate a livello centrale. Il DL 113/2024 (L. 143/2024) all'art. 3 convalida la scelta della non soggettività IVA da parte delle SSD, che “può essere applicata” (quindi non è la regola di rispetto della normativa) sino all'entrata ad effetto delle norme, ora rinviate.
Nello stesso decreto 113 l'art. 5 concede l'aliquota 5% per le lezioni di sport invernali (perché solo queste?) impartite, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Cioè sono imponibili se non sono esenti. Anzi i commi 2 e 3 giustificano sino all'entrata ad effetto delle norme che stanno per essere differite, tutti gli altri possibili comportamenti, nel caso in cui queste lezioni siano state vendute da ASD o da SSD.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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