venerdì 29/11/2024 • 16:30
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 29 novembre 2024 n. 236, ha fornito chiarimenti in tema di cessioni intracomunitarie in caso di mancato trasporto del bene in altro Stato membro, relativamente al trattamento sanzionatorio delle violazioni commesse ante 1° settembre 2024.
redazione Memento
Con riferimento alle cessioni intracomunitarie che si considerano effettuate prima del 1° settembre 2024, non è consentita l'applicazione della previsione sanzionatoria di cui all'art. 7 c. 1 D.Lgs. 471/97, secondo cui la violazione si configura quando il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna ed il contribuente non abbia provveduto, entro i successivi trenta giorni, a regolarizzare la fattura e a versare l'imposta cui consegue l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'imposta non assolta poiché detta previsione ha effetto, per espressa previsione normativa, alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Quanto alle cessioni effettuate in data antecedente il 1° settembre 2024 stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione e ricorrono le condizioni per applicare la sanzione il mancato trasporto dei beni in altro Stato membro rende la cessione irregolare sin dalla sua effettuazione, sicché resta applicabile la sanzione di cui all'art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97, vigente ratione temporis.
Con riferimento alle cessioni eseguite “entro il o il 2 giugno 2024” ovvero entro il 31 agosto 2024, la violazione si configura nel caso in cui il bene non sia stato trasferito in altro Stato membro e non anche quando lo stesso non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna e ad essa continua ad applicarsi la sanzione disposta dall'art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97 (dal 90 al 180% dell'imposta non applicata).
Resta salva la possibilità per il cedente di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97, per definire le sanzioni in misura ridotta, previa integrazione delle fatture, emesse senza IVA, mediante note di variazione in aumento ex art. 26 c. 1 DPR 633/72 e il versamento della maggiore imposta e degli interessi dovuti.
A sua volta l'istante/cessionario trattandosi di acquisti rilevanti in Italia potrà recuperare l'IVA addebitatagli dal cedente con le note di debito mediante la procedura del portale elettronico di cui all'art. 38-bis2 DPR 633/72, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all'erogazione dello stesso come individuate dal citato articolo, ovvero, alternativamente, tramite la dichiarazione annuale presentata dalla sua posizione IVA in Italia.
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