sabato 30/11/2024 • 06:00
Si riepilogano le scadenze dei pagamenti relativi alle pensioni e alle principali indennità corrisposte dall’INPS nel mese di dicembre 2024: dal conguaglio 730 all’Assegno unico, Assegno di inclusione, NASPI e DIS-COLL.
Pensioni
Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile del mese, con un unico mandato di pagamento comprensivo di tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare, tranne la mensilità di gennaio 2025 che andrà in pagamento il giorno 3 gennaio.
Il pagamento del cedolino di pensione relativo a dicembre 2024, tramite accredito presso banche e altri istituti di credito, avverrà con valuta 2 dicembre (circ. INPS 2 gennaio 2024, n. 1).
Il ritiro presso gli uffici di Poste Italiane avviene in giornate diverse, secondo un calendario che differenzia le giornate secondo l'iniziale del cognome del pensionato.
A – B: Lunedì 2 dicembre;
C – D: Martedì 3 dicembre;
E – K: Mercoledì 4 dicembre;
L – O: Giovedì 5 dicembre;
P – R: Venerdì 6 dicembre;
S – Z: Sabato (solo mattina) 7 dicembre.
Per evitare code o assembramenti, è consigliabile recarsi presso gli uffici in tarda mattinata o nelle ore di apertura pomeridiana, privilegiando i giorni successivi ai primi; è inoltre opportuno verificare le istruzioni dei singoli uffici, perché potrebbero stabilire un calendario diverso. Per informazioni gli interessati possono consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 0645263322.
Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti; se l'importo spettante al beneficiario supera tale limite, l'interessato è tenuto a comunicare all'INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento. La comunicazione può essere effettuata attraverso il portale web dell'Istituto, utilizzando il servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.
Grazie ad un'apposita convenzione tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri, chi ha più di 75 anni e riscuote la pensione in contanti può delegare al ritiro i Carabinieri per riceverla presso il proprio domicilio.
È possibile consultare il cedolino di pensione utilizzando i servizi online messi a disposizione dall'INPS sul sito www.inps.it dove il pensionato può verificare l'importo erogato ogni mese e di conoscere le ragioni delle eventuali variazioni.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l'INPS recupera ha recuperato le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo gli importi fino alla capienza totale del rateo in pagamento.
Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti, il recupero prosegue con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito. Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (art. 38, comma 7, decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010).
Quattordicesima mensilità e importo aggiuntivo
Con la rata di luglio l'INPS ha corrisposto d'ufficio la somma aggiuntiva, comunemente definita “quattordicesima” ai pensionati di tutte le gestioni che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, primo tra tutti il requisito reddituale. La misura è stata introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232 e spetta ai seguenti soggetti:
Con la rata di dicembre 2024, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva per la seconda platea del 2024. La quattordicesima è pagata ai pensionati che:
Il pagamento viene effettuato d'ufficio in via provvisoria, in attesa della successiva verifica che sarà effettuata sulla base dei dati reddituali a consuntivo.
Coloro che non riceveranno la quattordicesima e ritengono di averne diritto, possono presentare domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito web dell'INPS con credenziali SPID di secondo livello,CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi); eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature); PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, quindi impossibilitati a richiedere lo SPID. È inoltre possibile rivolgersi ai patronati.
L'erogazione d'ufficio è disposta in ragione dei redditi degli anni precedenti rilevati dalle banche dati dell'Istituto. Oltre la quattordicesima, è previsto il pagamento d'ufficio dell'importo aggiuntivo nella misura di 154,94 euro, previsto dall'articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale importo è destinato ai titolari di trattamenti pensionistici della gestione obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative della medesima, con assegni inferiori a determinate soglie. Non spetta ai titolari di prestazioni non qualificate come pensioni, come ad esempio le prestazioni classificate nelle categorie INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS), VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO29, INDCOM, APESOCIAL, VESO33, VESO92, ESPA.
L'importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote; ne sono escluse anche le pensioni supplementari, quelle detassate per convenzione sulla doppia imposizione o localizzate all'estero. L'importo aggiuntivo è riconosciuto in via provvisoria in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato nelle banche dati dell'Istituto, non antecedenti all'anno 2020. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Messaggio INPS n. 3821 del 15 novembre 2024.
Assistenza fiscale e conguagli 730
Proseguono anche sulla mensilità di dicembre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili dei modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati che abbiano indicato INPS come sostituto di imposta. Il rateo di pensione di dicembre potrà quindi contenere il rimborso o subire la trattenuta degli importi, rispettivamente, a credito o a debito del contribuente, non conclusi entro il mese di novembre. Tali soggetti possono verificare le risultanze contabili e gli esiti della dichiarazione accedendo al servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale o attraverso l'app INPS mobile.
Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU)
Il pagamento dell'Assegno Unico e Universale avviene mensilmente. Con il messaggio n. 2302 del 20 giugno 2024, l'INPS ha indicato il calendario delle valute di accredito relative al secondo semestre 2024. I pagamenti di dicembre sono previsti per le date del 17, 18 e 19 per i soggetti che già percepiscono l'Assegno e non hanno subito variazioni della propria situazione familiare (ad esempio la nascita di un nuovo figlio); mentre, il pagamento della prima rata della prestazione avviene generalmente nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data l'Istituto dispone l'accredito delle somme dovute a conguaglio dei periodi precedenti. Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l'Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; mentre, per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è calcolato sulla base dell'ISEE al momento della domanda. Il richiedente può presentare domanda con le seguenti modalità:
I dettagli sull'effettuazione dei conguagli da parte dell'Istituto sono consultabili nel pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, consultabile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale oppure tramite gli Istituti di Patronato.
NASpI e DIS-COLL
Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL hanno una data di pagamento che varia di mese in mese, solitamente ogni 30 giorni ed entro la prima metà del mese. Si ricorda che l'indennità spetta a partire:
La data di accredito varia a seconda della data di presentazione della domanda e dei tempi di accoglimento.
Assegno di Inclusione (ADI)
Anche le date di accredito dell'Assegno di Inclusione (ADI) possono variare da un mese all'altro. Ciò è dovuto ai tempi necessari alla verifica preventiva dei requisiti previsti dalla legge. L'ADI è corrisposto a partire dalla metà del mese per le domande già accolte e per le quali sia stato sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro la fine del mese precedente. Coloro che ne sono già beneficiari ricevono la ricarica sulla Carta di inclusione verso il 27 dicembre 2024. Ricordiamo che la misura in esame spetta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
L'importo dell'Assegno tiene conto di una scala di equivalenza riferita ai componenti in una delle condizioni sopra indicate e l'importo è determinato nel limite di 6.000 euro annui (500 euro al mese), incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative fino ad ulteriori 3.360 euro l'anno (280 euro al mese) per una durata di 18 mesi, rinnovabili di volta in volta per 12 mesi dopo un mese di sospensione. L'erogazione dell'Assegno è condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Supporto Formazione e Lavoro (SFL)
L'accredito del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) segue un calendario simile a quello dell'ADI, vale a dire:
Il SFL è una misura di attivazione al lavoro introdotta dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 85/2023, dal 1° settembre 2023, e si rivolge a persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa; il riconoscimento del SFL è subordinato alla partecipazione a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro, qualificazione e riqualificazione professionale, politiche attive del lavoro, comunque denominate, progetti utili alla collettività e il servizio civile universale. I destinatari sono i singoli componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici. L'indennità mensile ammonta a 350 euro ed è condizionata all'effettiva partecipazione a progetti citati, ovvero iniziative di orientamento o di accompagnamento al lavoro o politiche attive del lavoro.
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