lunedì 18/11/2024 • 06:00
La disciplina della banca ore, alimentata dal regime di flessibilità previsto da alcuni CCNL, offre la possibilità ai lavoratori di maturare dei riposi compensativi. Lo schema della multiperiodalità non può prescindere da una declinazione a monte della Contrattazione Collettiva, della quale si forniscono degli esempi.
La disciplina dell'orario di lavoro, e di riflesso quella inerente alla definizione di prestazione straordinaria, è rimessa al D.Lgs. 66/2003, che detta appunto i limiti generali di legge, al fine di fornire una definizione complessiva ed universale.
Sempre il D.Lgs. n. 66/2003 è poi caratterizzato da un ampio e generalizzato approccio derogatorio che conferisce una sostanziale centralità alla contrattazione collettiva, nell'andare a definire in concreto la materia, tanto del concetto di normale orario di lavoro, quanto del lavoro straordinario (in merito a limiti e maggiorazioni).
Ciò consente di andare a disegnare una fisionomia che sia quanto più aderente della concreta realtà fattuale cui la disciplina si rivolge.
I sistemi multiperiodali
Proprio nell'ottica di prevedere una disciplina della materia dell'orario di lavoro quanto più aderente alle concrete esigenze del settore cui la stessa contrattazione si rivolge, gli accordi collettivi – siano essi di primo, ovvero di secondo livello – possono introdurre sistemi multiperiodali, con conseguente estensione della prestazione in determinati frangenti (che evidenziano picchi di più intensa attività), e parallelamente, riduzione uguale e contrapposti in altri (connotati da un'attenuazione del ciclo produttivo).
Lo schema generale della multiperiodalità, dalla quale poi discendono a cascata l'accantonamento a banca ore e quindi i riposi compensativi, trae origine dalla volontà delle parti stipulanti i contratti collettivi, di fornire alle aziende appartenenti a ciascun comparto, uno strumento organizzativo che consenta al tempo stesso di far fronte ad incrementi del ciclo produttivo che si presentano ciclicamente e reiteratamente in concomitanza con determinati periodi, senza con ciò dover gioco forza ricorrere al lavoro straordinario.
Ciò produce molteplici effetti, andando sia a ridurre i costi in capo all'azienda, ma anche di razionalizzare la gestione a favore dei lavoratori, andando ad evitare (o quantomeno ad attenuare) ad esempio la presenza di straordinario in determinati periodi dell'anno, e – come contraltare – di un'eccessiva erosione del monte – ferie in altri.
Come già accennato, la previsione di tale struttura organizzativa non può prescindere da un preventivo passaggio nella contrattazione collettiva, che funge da imprescindibile “primo mattone” per poter poi andare in concreto a poter ricorrere a tale schema.
Quale che sia la fonte contrattuale collettiva legittimante, le informazioni necessarie da prevedere riguardano gli elementi che caratterizzano la multiperiodalità, quali ad esempio l'estensione massima della prestazione lavorativa che può essere realizzata all'interno della settimana, la durata massima (in termini di arco temporale), la collocazione nell'anno (rispondente alle concrete esigenze di settore), e la maggiorazione prevista in costanza di esecuzione delle maggiori ore prestate.
Come accennato in precedenza, tale schema non può prescindere da una declinazione a monte prevista dalla contrattazione collettiva.
In genere, la contrattazione collettiva di livello nazionale si preoccupa di fornire uno schema generale di base che sia espressione delle caratteristiche del settore, ammettendo poi la previsione di condizioni di miglior favore ad opera della negoziazione di secondo livello.
Dopo aver effettuato una carrellata generale di quelle che sono le caratteristiche del sistema della multiperiodalità, si esaminano in concreto alcuni esempi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
CCNL Alimentari industria
Il contratto collettivo previsto per il settore degli Alimentari industria è sicuramente tra quelli che meglio e più diffusamente disciplina la flessibilità, e quindi di riflesso la possibilità di accumulare riposi compensativi.
Già nell'incipit contenuto a riguardo all'interno dell'art. 30 del CCNL (orario di lavoro) vengono definite le motivazioni di tale interesse.
Queste sono sempre ancorate alla fluttuazione delle esigenze di settore, che si presentano in maniera più marcata in alcuni periodi dell'anno, per ragioni eterogenee che vanno dalla ciclicità della domanda, alla ricorrenza di particolari festività civili o religiose, o ancora a ragioni di stagionalità, fino ad arrivare – opportunamente – alle particolarità connesse alla conservazione delle materie prime.
Viene ammessa la possibilità di estendere la prestazione da 40 fino a 48 ore settimanali per un massimo di 88 ore su base annua.
Le ore prestate in eccedenza vanno da un lato a generare un riposo compensativo spendibile entro l'anno solare successivo all'inizio dell'adozione della banca ore, e dall'altro portano al riconoscimento di una maggiorazione pari al 20%.
Da notare che in ipotesi di prestazione di lavoro straordinario (nella quale si ricade tra l'altro al superamento della soglia delle 48 ore settimanali in regime di flessibilità, e sempre in caso di mancata adozione della multiperiodalità) la maggiorazione prevista per tale settore è almeno pari (in virtù della graduazione per singolo comparto) al 45%.
A fronte della maggiore estensione della prestazione lavorativa in determinati momenti dell'anno, i lavoratori coinvolti riceveranno una gratifica economica costituita dalla sola maggiorazione del 20 % per le ore prestate in più, e riceveranno la medesima retribuzione in concomitanza dei periodi connotati da minore intensità nei quali andranno a fruire dei riposi compensativi che si saranno a quel punto generati.
Il CCNL Alimentari industria prevede che tale schema transiti per un'informativa da rendere alle RSU, e consente alla contrattazione collettiva di secondo livello di andarne ad estendere le maglie.
Terziario Confcommercio
Anche il CCNL Terziario Confcommercio prevede un sistema di multiperiodalità dal quale può discendere la concretizzazione di riposi compensativi.
In questo caso è ammessa dal contratto collettivo nazionale la possibilità di estendere da 40 a 44 ore settimanali la durata della prestazione; ciò può avvenire per un massimo di 16 settimane nel corso dell'anno, ed i riposi compensativi che a questo punto si andranno a generare dovranno essere fruiti entro l'arco temporale dei 12 mesi successivi all'avvio del programma.
Tale assunto (peraltro presente anche in altri CCNL) consente indirettamente di andare a prevedere tra l'altro più momenti di ricorso alla multiperiodalità laddove le caratteristiche strutturali di settore lo rendessero utile, se non necessario.
CCNL Tessile Moda Chimica Ceramica artigianato
L'incipit dell'art. 41 del contratto collettivo individua proprio nel contenimento degli straordinari in determinati momenti dell'anno, così come delle sospensioni in altri, la finalità prioritariamente sottesa al ricorso al sistema della multiperiodalità.
Anche per questo contratto collettivo l'estensione della prestazione è ammessa sino al raggiungimento delle 48 ore settimanali (che coincide anche con il limite complessivo fissato dal D.Lgs. n. 66/2003 per quanto concerne la durata massima della prestazione su base settimanale), che potrà realizzarsi per un massimo di 100 ore nell'area Tessile/Moda, e di 96 per quella della Chimica/Ceramica.
Tali estensioni dovranno in ogni caso collocarsi in un arco temporale massimo di 6 mesi.
Anche in questo caso è riconosciuta la possibilità (segnatamente alla contrattazione collettiva regionale) di intervenire andando a prevedere discipline di miglior favore.
A fronte del superamento dell'orario in determinati momenti dell'anno è riconosciuta una maggiorazione per le ore eccedenti, pari al 10%, alle quali farà da contraltare inoltre la concretizzazione di riposi compensativi.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
La conciliazione dei tempi di vita e lavoro è oggi fondamentale per offrire attrattività al posto di lavoro. Questa esigenza è stata affidata per lo più allo
di
Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi
Approfondisci con
Il riposo compensativo è finalizzato a garantire al lavoratore di beneficiare di un periodo di recupero psico-fisico utile a compensare una prestazione lavorativa quantitativamente superiore a quella ordinaria ovvero re..
Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.