C'è voluto del tempo per la riforma del collegio sindacale, che va a cambiare in radice la responsabilità del sindaco nelle sue funzioni. Se prendiamo l'art. 2407 c.c., ora modificato dalla proposta Schifone vediamo che lo stesso stabilisce dei doveri all'organo di controllo, che qui riassumiamo:
- i sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità estendendo ai sindaci l'azione individuale di responsabilità prevista per gli amministratori dall'art. 2395 c.c.
- i sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I sindaci nello svolgimento del proprio incarico sono responsabili della verità delle proprie attestazioni di cui a loro volta sono venuti a conoscenza al fine di evitare danni economici e patrimoniali conseguenti alla diffusione di tali informazioni e affermazioni e devono vincere la segretezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per motivi del loro specifico ufficio.
- i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. La novella stabilisce che i sindaci che non abbiano agito o omesso di agire, in violazione dei propri doveri, sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e di terzi.
- all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393 - bis, 2394, 2394 - bis e 2395 c.c..
Ora con le nuove regole si passa da una responsabilità illimitata a una limitata, parametrata al compenso annuo percepito dal sindaco medesimo:
- fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
- da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
- oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.
Riduzione della prescrizione
Altro aspetto positivo introdotto sta nel fatto che ora è stata ridotta la prescrizione da dieci anni a cinque anni, a partire dal deposito della relazione relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno. L'introduzione di tale limite, rispetto al passato, costituisce un'innovazione di capillare importanza in quanto pone fine alle accanite discussioni per divergenze di vedute fra il difensore del sindaco stesso e il curatore della società fallita. Non solo viene dimezzata, passando da dieci a cinque anni, ma i fatti contestati devono risultare nella relazione di cui all'art. 2429 c.c. “Relazione dei sindaci e deposito del bilancio “laddove stabilisce che il collegio sindacale, “se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409 c.c.” Se così stabilisce la norma, l'organo della procedura concorsuale dovrà esaminare attentamente il bilancio e la nota integrativa dell'anno in cui i fatti negativi sono stati svolti, e se riportati nel bilancio di quella annualità. Ebbene il paletto inserito ora costituisce una pietra miliare in quanto il danno causato dall'organo amministrativo, e non sottolineato nella relazione dei sindaci, deve trasparire dal bilancio stesso e dalle relazioni che l'accompagnano.
Dialogo con le compagnie assicurative
A seguito di questa modifica, i premi annuali sulle polizze assicurative riguardanti la responsabilità professionale, corrisposti dai sindaci per l'espletamento delle loro funzioni, ora dovranno essere ridotti di gran lunga rispetto al passato. Con la prescrizione dimezzata e la responsabilità limitata, si prevede una riduzione dei massimali del capitale assicurato e una rivisitazione dell'intero contratto. Ci si augura che i sindaci non trovino ostacoli per ottenere la riduzione del premio stesso, che potrebbe avere già riscontro fra non molto, se l'assicurato sindaco corrisponde ratealmente il premio (caso questo non così raro). Il sindaco dovrebbe essere così guardingo nei confronti della compagnia che, con estrema facilità, opporrà ostruzionismo creando delle difficoltà alla riduzione del premio stesso.
Del fondo patrimoniale
Per chi ha un po' di esperienza, e ha i capelli bianchi, sa benissimo che in passato il dottore commercialista che svolgeva anche il ruolo di sindaco in più società si premuniva di costituire il “Fondo patrimoniale” di cui all'art. 167 c.c. Ciò veniva eseguito al fine di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia. Il fondo patrimoniale è stato definito come patrimonio di destinazione al soddisfacimento dei bisogni familiari, privo di soggettività autonoma. I beni del fondo, costituendo un patrimonio separato, non potrebbero essere compresi nell'attivo fallimentare della società in cui il dottore commercialista svolgeva il ruolo di sindaco. Poiché ora la responsabilità è limitata rispetto a un tempo in cui era illimitata, e che la stessa si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno, l'istituzione di tale fondo sarà meno praticato, rispetto al passato, dai futuri sindaci.
Alcuni esempi
Supponiamo che il curatore di una società per azioni abbia proposto l'azione di responsabilità ex- art 146 L. F. nei confronti del collegio sindacale, in relazione al mancato controllo della gestione della società stessa, permettendo alla stessa di instaurare per alcuni esercizi sociali, una contabilità parallela a quella ordinaria. Supponiamo che il fatto criminoso sia iniziato nel 2020 e il fallimento sia stato dichiarato nel settembre 2023. Ipotizziamo che la retribuzione annuale di ogni sindaco sia stata pari a euro cinque mila, per annum, e a euro settemila per il presidente, come da regolare deliberazione assembleare e che tutto sia stato corrisposto. Applicando le nuove disposizioni, la curatela pretenderà dai sindaci stessi l'importo complessivo di euro duecentocinquantacinquemila (255.000,00) euro, così suddiviso: € 5.000 x 15 = € 75.000 (per 2) = € 150.000 e € 7.000 x 15 = 105.000 per il presidente, previa sottoscrizione da parte dei sindaci e del curatore di un verbale che dovrà far parte integrante del fascicolo fallimentare, con liberazione del sindaco stesso dalla responsabilità, di qualsiasi genere che gli era stata attribuita. Come ben si vede, nelle casse della procedura concorsuale arriverà una super eccezionale boccata d'ossigeno che farà felice il curatore stesso, dal cui introito sarà quanto meno garantito il soddisfacimento della propria parcella! Da conti sopra elaborati, gli autori del presente articolo lasciano al singolo lettore la possibilità di esprimere il proprio giudizio sulla congruità o meno dell'importo che i tre sindaci andranno a versare. A parere di chi scrive l'importo complessivo risulta essere eccessivo.
Caso diverso è quando in passato, la retribuzione annua del sindaco, non sia stata corrisposta, e quindi sussiste un debito della società nei confronti dell'organo di controllo. Se questo è lo scenario, nel caso de quo, non si può applicare la regola del multiplo del compenso annuo percepito, in quanto la società non ha corrisposto la retribuzione ai sindaci, così come stabilito dall'art. 2402 c.c. Qui potrebbe risorgere la teoria dell'azione risarcitoria, con il metodo fino ad oggi applicato, attribuendo ai sindaci la responsabilità di corrispondere somme al curatore che alcune volte sono veramente da capogiro. Nel caso qui esaminato, i sindaci potrebbero benissimo insinuarsi al passivo fallimentare, in via privilegiata. Ma sul punto, la proposta di legge nulla dice!