martedì 05/11/2024 • 06:00
Per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, il DDL di Bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Per attuare la delega fiscale, viene introdotto, nel TUIR, il nuovo art. 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni” (attualmente previsto dall'art. 2 c. 9 DDL Bilancio 2025), laddove si stabilisce che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base di seguito evidenziato, in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente, per il coefficiente indicato nel c. 3, tenendo conto del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2 TUIR.
Quest'ultimo articolo dispone che, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che, le persone alle quali si riferiscono, possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
L'importo base e il coefficiente
L' importo base è pari a:
Il citato c. 3 del nuovo articolo, prevede che il coefficiente da utilizzare dai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per oneri e spese, è così determinato:
Ne consegue che, come chiarito nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
Esclusioni
Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, quelle sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR.
Si ricorda che sono detraibili, le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Sono inoltre detraibili le spese per l'acquisizione di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità.
Nel nuovo articolo in esame, al c. 5, viene disposto che, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi degli articoli:
ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal predetto computo, gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:
Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese detraibili ai sensi degli artt. 15 c. 1 lett. c) decimo periodo, e 16-bis TUIR, ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Giova segnalare, infine, che, il reddito complessivo, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 c. 3-bis TUIR.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Una delle novità più rilevanti previste nella Manovra 2025 riguarda l'innalzamento dell'indennità di congedo parentale all’80% per 3 mesi, anziché i 2 previsti dalla pre..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.