Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per prendersi cura dei propri figli nei loro primi anni di vita, al fine di soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali. Durante tale periodo di assenza dal lavoro, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono un'indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro. L’indennità, ordinariamente calcolata nella misura del 30% della retribuzione, è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto e spetta al genitore richiedente, anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto perché disoccupato ovvero appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati. Il congedo in parola non spetta ai genitori con un rapporto di lavoro cessato o sospeso, ai genitori lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.
La disciplina in argomento è stata oggetto di numerosi ritocchi negli ultimi anni, in particolare, l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed ha disposto l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo 2024, la norma ha previsto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per un ulteriore mese, all’80% della retribuzione (in luogo del 60%). Di conseguenza, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2023, che già prevedeva un’indennità all’80%, nel 2024 sono previsti due mesi di congedo parentale indennizzati in tale misura. La fruizione dell’ulteriore mese di congedo è concessa alternativamente ai genitori, lavoratori dipendenti, che abbiano terminato il congedo di maternità o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 57 del 18 aprile 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato. Nel documento, l’Istituto ha specificato che l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.). Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, per il solo anno 2024, spetta esclusivamente al genitore lavoratore dipendente.
Le novità dal 2025
A regime, secondo le disposizioni della manovra 2024, dal 2025 i lavoratori dovrebbero percepire un’indennità calcolata nella misura dell'80% per un mese, e nella misura del 60% per un altro mese.
La prossima Legge di Bilancio, stando alla bozza all’esame del Parlamento, interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001 e prevede il riconoscimento dell’indennità nella misura dell’80% della retribuzione per un ulteriore mese, sopprimendo ogni riferimento alla misura del 60%.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la norma non prolunga la durata del congedo parentale indennizzato, ma riconosce l’indennità maggiorata all’80% per complessivi 3 mesi (anziché i due previsti nel 2024), utilizzabili in alternativa da entrambi i genitori, fino ai sei anni del figlio. La prossima manovra, quindi, mira ad ampliare la portata del beneficio rendendolo altresì strutturale.
In riferimento alla durata, ricordiamo che il congedo parentale spetta ai genitori, in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche contemporaneamente da entrambi i genitori.
Fermo restando il limite di durata complessivo, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo di massimo sei mesi (continuativi o frazionati) per ogni figlio, fino al 12° anno di vita o dall’ingresso in famiglia;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo di massimo sei mesi (continuativi o frazionati), ampliabile a sette qualora egli eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.
A riguardo si precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122). Nei casi di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Periodi indennizzabili
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Madre
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Fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia)
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3 mesi (non trasferibili all’altro genitore)
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Padre
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Entrambi i genitori
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In alternativa tra loro
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Ulteriore periodo di 3 mesi
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Periodo massimo indennizzabile tra i genitori
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9 mesi
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In linea con la disciplina vigente e con le indicazioni fornite dall’INPS in occasione delle modifiche introdotte dalla precedente legge di Bilancio, possiamo ritenere che l’elevazione dell’indennità prevista nella prossima manovra per il 2025 è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. L’elevazione dell’indennità all’80% sarà riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari ed a prescindere dalle modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
La maggiorazione dell’indennità spetterà alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Disciplina 2024
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2 mesi di congedo all’80%
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Soggetti che terminano il periodo di congedo maternità/paternità dopo il 31.12.2023
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Nuova disciplina
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3 mesi di congedo all’80%
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Soggetti che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità dopo il 31.12.2023 e dopo il 31.12.2024
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Per i periodi restanti il congedo è indennizzato al 30%
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Si ricorda, infine, che l’indennità è erogata dal datore di lavoro previa domanda telematica del lavoratore o della lavoratrice, da trasmettere attraverso i servizi online sul portale INPS prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto (in caso di domanda tardiva l’INPS indennizza solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda). La domanda può essere presentata anche utilizzando i canali del call center INPS e rivolgendosi agli istituti di patronato. Nella fase di presentazione dell’istanza, l’attuale procedura permette di selezionare il congedo parentale (anche frazionato a giorni o ore) con indennità maggiorata.