La legge delega per la riforma tributaria, legge 111/2023, si occupa dell'intero ordinamento giuridico in questo ambito, ripercorrendo le orme della storica legge 825 del 1971. Era stata definita come la grande riforma tributaria (così nel sito del Dipartimento Finanze del MEF), perché aveva modificato profondamente l'ordinamento fiscale italiano, introducendo nuove imposte, che avevano sostituito quelle precedenti. L'IRPEF aveva sostituito l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare sul reddito, così come l'IVA mandava in pensione l'IGE, imposta generale sull'entrata.
Non è per fare archeologia tributaria o rimpianti di nostalgia, ma un elemento che aveva qualificato i decreti delegati (allora decreti del Presidente della Repubblica, oggi, dopo la legge 400 del 1988, decreti legislativi) era stata la pubblicazione simultanea in due sole date: il 26 ottobre 1972 e il 29 settembre 1973. In quest'ultima occasione il Poligrafico dello Stato pubblicò i decreti anche in un volume rilegato, presentato dal ministro delle finanze dell'epoca, Emilio Colombo, come un punto di arrivo definitivo. La crisi petrolifera, con le relative conseguenze finanziarie, farà iniziare già alla fine del 1973 la stagione dei decreti-legge modificativi che, per altre ragioni, è tuttora in atto.
L'attuale legge delega ha prodotto la pubblicazione di una dozzina di decreti legislativi: il più rilevante deve ancora arrivare in Gazzetta Ufficiale, essendo ora al parere delle Commissioni Parlamentari: si occupa della riforma del testo unico delle imposte sui redditi. Dov'è finita la riforma dell'IVA che per effetto della migliore compliance conseguente alla fatturazione elettronica e all'inflazione si colloca ora come secondo tributo, con 113 miliardi di euro, contro i 157 dell'IRPEF (ultimi dati pubblicati dal MEF, gennaio-agosto 2024)?
L'iter della Riforma fiscale
Ripercorriamo alcune date:
4 agosto 2023 – il viceministro Leo nomina la Commissione di esperti, che sarà successivamente integrata. Per l'IVA la prima riunione è il 23 agosto;
- 19 settembre 2023 (termine perentorio) – la Commissione consegna il testo delle modifiche al D.P.R. 633/72 con la relativa relazione;
- 13 marzo 2024 – l'Agenzia delle entrate presenta le bozze dei testi unici. L'imposta sul valore aggiunto viene spacchettata in cinque diverse disposizioni, ricevendo un sostanziale parere negativo dalla Commissione IVA e imposte indirette del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'IVA è disciplinata da una direttiva europea (attualmente la 2006/112/CE), che tratta l'intera materia, e quindi non ha senso la diaspora proposta, che renderebbe più difficile l'adeguamento a fronte delle non poche modifiche in itinere dell'atto europeo. I testi unici risentono anche dell'incmprensibile confusione fatta dal legislatore, che indica una scadenza per questi atti anteriore alle norme che stanno per essere modificate;
- 14 giugno 2024 – Nel decreto legislativo sulle sanzioni (D.Lgs. 87/2024) viene modificato l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997. Nel testo in vigore dal 1° gennaio 2018 veniva disciplinato il caso della maggiore imposta erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione. La giurisprudenza europea, cui farà seguito quella italiana, era arrivata alla sostanziale disapplicazione di questa norma, e così il nuovo testo consente la detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Disposizione a questo punto assolutamente ovvia e quindi totalmente inutile. In questo provvedimento troviamo un'altra regola sconcertante per liberare da responsabilità chi riceve una fattura irregolare rispetto ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione da IVA, ma solo se derivati da un requisito soggettivo dell'emittente non direttamente verificabile. Non si parla del caso frequente dell'errore di aliquota e si passa sopra alla giurisprudenza costante, come nell'ordinanza della Cassazione n. 14241 del 2021, in cui considera principio consolidato che l'obbligo “di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti (come le quantità, il corrispettivo, la descrizione dell'operazione), ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione …. anche perché l'inclusione, tra i compiti del destinatario della fattura di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l'obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario”. Oltre a tutto nel termine di 90 giorni dall'emissione della fattura irregolare, rispetto ai molti anni (è difficile quantificarli perché cambia sempre la misura in relazione a sanatorie, condoni, ISA, ecc.) concessi al fisco per la rettifica.
Ad oggi non è più successo niente. Incombe la data del 1° gennaio 2025 (quindi almeno due mesi prima per i pareri) in cui dobbiamo dipanare la matassa di norme rinviate a tal data, per lo scambio tra non soggettività di alcune associazioni e mancate esenzioni, nonché per l'assurda disposizione che limita le esenzioni agli Enti del Terzo Settore di natura commerciale, concedendola alle imprese lucrative. Infine, dobbiamo recepire la direttiva UE 2022/542 sulle nuove aliquote: non è più un fatto interno, perché chi spedisce beni ai privati consumatori (cd. vendite a distanza) deve conoscere l'imposta da applicare, che è quella del Paese di destinazione.