lunedì 28/10/2024 • 06:00
Entro il 31 ottobre, i contribuenti obbligati sono tenuti a trasmettere, rispettivamente, all’ENEA e al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (PNCS), le informazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici.
Soggetti obbligati e professionisti abilitati alla trasmissione.
Con l'approvazione del DPCM 17 settembre 2024, il governo ha inteso fissare in maniera precisa il contenuto della comunicazione all'ENEA e al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (PNCS), definendo l'elenco dei soggetti obbligati, la documentazione da inviare e i termini di invio.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni coloro i quali:
L'invio delle comunicazioni deve essere effettuato da:
Le informazioni da trasmettere.
I soggetti sopra indicati, attraverso professionisti abilitati, dovranno trasmettere all'Enea e al PNCS le seguenti informazioni:
I termini entro i quali inviare la comunicazione.
Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l'invio all'ENEA delle asseverazioni previste dal decreto Rilancio.
Le informazioni relative agli interventi antisismici devono essere trasmesse entro i termini “perentori” di seguito indicati:
Le sanzioni previste dal DPCM del 17 settembre 2024 in caso di omessa o tardiva comunicazione.
Il DPCM stabilisce chiaramente le responsabilità per i tecnici incaricati della trasmissione delle informazioni. Gli obblighi previsti riguardano i progettisti, i direttori dei lavori e i collaudatori che devono assicurare che le informazioni inviate siano corrette e complete. In caso di errori o dichiarazioni false, i professionisti sono esposti a sanzioni amministrative e penali.
In particolare, il DL 39/2024 prevede che la mancata trasmissione delle informazioni entro i termini stabiliti comporti:
L'introduzione di queste disposizioni mira a garantire la massima trasparenza e correttezza nell'uso delle agevolazioni, tutelando i fondi pubblici destinati agli interventi di riqualificazione energetica e di sicurezza sismica.
La funzione della comunicazione all'ENEA e la posizione della Cassazione in merito alla detraibilità delle spese nel caso di omessa o tardiva comunicazione.
E' il caso di rammentare come, in tema di sanzionabilità dell'omessa trasmissione della comunicazione e di possibile perdita del diritto ad usufruire dell'agevolazione fiscale, si sia espressa di recente la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha recentemente, nel caso di lavori agevolati ecobonus (la natura della comunicazione è la stessa del Superbonus 110 e SuperSismabonus), definito la comunicazione all'Enea quale “comunicazione statistica”.
A mettere in dubbio le regole sui termini di invio della comunicazione Enea, relativa agli interventi agevolati nel settore edilizio è stata, quindi, la sentenza 7657/2024 della Cassazione.
I giudici hanno affermato che i termini per l'invio della comunicazione Enea non sono perentori.
I giudici hanno spiegato che la comunicazione Enea ha una finalità statistica e mira a monitorare il risparmio energetico raggiunto con gli interventi realizzati. Secondo i giudici, non si tratta quindi di un elemento che implica la decadenza dell'ecobonus. Questo significa che l'omesso invio della comunicazione Enea può essere sanato anche oltre il termine di 90 giorni.
La Cassazione si è espressamente discostata da una sua precedente ordinanza con cui aveva invece affermato che una comunicazione Enea ecobonus tardiva causava la perdita della detrazione.
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Maurizio Tarantino
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