giovedì 24/10/2024 • 11:58
È stato pubblicato in GU il Decreto attuativo 11 ottobre 2024 del MEF che disciplina la riduzione da attività economica sostanziale ai fini dell'imposizione minima globale (global minimum tax).
redazione Memento
Le regole sulla global minimum tax richiedono ai gruppi multinazionali o ai grandi gruppi nazionali di garantire un livello impositivo minimo. Con la pubblicazione del decreto del MEF dell'11 ottobre nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stata disciplinata la riduzione da attività economica sostanziale ai fini della global minimum tax.
Ai fini della determinazione dell'imposizione integrativa, il reddito netto rilevante di un gruppo multinazionale o nazionale in un dato Paese per un dato esercizio è ridotto del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale. Quest'ultimo è pari alla somma della riduzione per spese salariali e della riduzione per immobilizzazioni materiali calcolate in relazione a ciascuna impresa ed entità a controllo congiunto del gruppo localizzata nel paese o in relazione a ciascuna entità apolide.
Se in un esercizio, in relazione ad un dato Paese, la suddetta riduzione è superiore al reddito netto rilevante, l'eccedenza di tale riduzione non può essere utilizzata in diminuzione del reddito netto rilevante di esercizi precedenti o successivi.
Riduzione per spese salariali
La riduzione per spese salariali di un'impresa o di entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entità apolide, è pari al 5% delle spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che esercitano la loro attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese o per tale entità apolide.
Ai fini della riduzione rilevano:
a) le spese salariali ammissibili capitalizzate sul valore contabile di immobilizzazioni materiali, incluse le rimanenze, diverse dalle immobilizzazioni materiali ammissibili;
b) le spese salariali dei dipendenti ammissibili in proporzione alla loro attività lavorativa svolta nel Paese in cui è localizzato il loro datore di lavoro;
c) integralmente le spese salariali ammissibili relative a un dipendente che, in un esercizio, svolge l'attività lavorativa per più del 50% del suo orario lavorativo nel Paese in cui è localizzato il datore di lavoro;
d) le spese salariali ammissibili relative all'eccedenza del reddito determinato ai sensi dell'art. 24 c. 3 D.Lgs. 209/2023.
Riduzione per immobilizzazioni materiali
La riduzione per immobilizzazioni materiali di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entità apolide, è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili che corrisponde alla media del loro valore contabile netto all'inizio e alla fine dell'esercizio.
Ai fini del calcolo, non rilevano le immobilizzazioni materiali possedute per la vendita, la locazione o l'investimento e le immobilizzazioni materiali situate in un Paese diverso da quello in cui è localizzata l'impresa o l'entità a controllo congiunto che ne detiene il diritto di proprietà o il diritto di utilizzo.
Fonte: DM 11 ottobre 2024 (GU 23 ottobre 2024 n. 249)
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Maria Eugenia Palombo
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