martedì 29/10/2024 • 06:00
Pubblicato in GU n. 253 del 28 ottobre 2024 il DL 28 ottobre 2024 n. 160 che introduce disposizioni in materia di lavoro, Università e ricerca per la migliore attuazione del PNRR. Tra le principali novità, misure di contrasto al lavoro sommerso, interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale del settore della moda e misure premiali per aziende agricole.
Il Decreto Attuazione PNRR (DL 28 ottobre 2024 n. 160), pubblicato nella GU n. 253 del 28 ottobre 2024, reca un insieme di misure in materia di lavoro e in tema di università, e introduce diverse disposizioni urgenti per migliorare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra cui rilevano alcuni interventi di contrasto al lavoro sommerso, un intervento a sostegno ai lavoratori del settore della moda e la previsione di un nuovo sistema di indici sintetici di affidabilità finalizzati a favorire l'assolvimento degli obblighi contributivi, che sarà elaborato in base a criteri simili a quelli previsti per gli ISA attualmente utilizzati in ambito tributario.
Rete del lavoro agricolo di qualità e Fondo per gli investimenti
L'art. 6 DL 91/2014, conv. in Legge 116/2014, ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità, che consente di selezionare imprese agricole e altri soggetti che, previa apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, vi possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. in possesso dei seguenti requisiti:
La novella sostituisce il riferimento all'ANPAL con l'INAIL, tra i soggetti che compongono la cabina di regia che sovrintende alla rete in parola. Si rammenta, infatti, che l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023 e le sue funzioni sono state attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il DL 28 ottobre 2024 n. 160 sostituisce il riferimento all'ANPAL con l'INAIL anche nella composizione del Tavolo operativo per la definizione della strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Il DL 28 ottobre 2024 n. 160 interviene anche sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 863 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e delle sostenibilità globali delle aziende agricole. Con una modifica al comma 863 della medesima disposizione si prevede che nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblichi nel proprio sito istituzionale un avviso pubblico con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nell'avviso saranno definiti anche i criteri di premialità per le imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenze e di revoca del contributo.
Contrasto al lavoro sommerso
Nell'ambito delle misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto del lavoro sommerso, il comma 8 dell'articolo 29 del decreto legge n. 19/2024 (decreto PNRR) viene integralmente riscritto ed ora prevede che a seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità (nella versione precedente era invece previsto che il datore di lavoro non fosse sottoposto ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, “può” non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità. In linea con la formulazione precedente, invece, è confermata la possibilità di svolgere le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero su richiesta di intervento e nello svolgimento di indagini disposte dalla Procura della Repubblica.
Si tratta, in sostanza, del vantaggio che deriva al datore di lavoro dall'iscrizione nella lista di conformità INL, prevista dall'articolo 29, comma 7 dello stesso decreto PNRR, che ha lo scopo di premiare le aziende virtuose che risultino regolari all'esito degli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva. Si tratta di un nuovo strumento di verifica della congruità aziendale rispetto agli obblighi contributivi, con lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva, che prende spunto dalla disciplina degli ISA (indicatori di affidabilità fiscale). Il nuovo sistema, in fase di prima applicazione, prevede la selezione di due settori economici tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione. L'introduzione di tale strumento era già prevista nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 ma con il nuovo decreto se ne prevede l'applicazione a partire dal 2026. Più precisamente, gli indici, le premialità da applicare e le ipotesi di esclusione per determinate tipologie di contribuenti, saranno approvati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'INPS e l'INL entro il 31 dicembre 2025. Dopo la fase iniziale, il sistema sarà gradualmente esteso ad almeno sei ulteriori settori a rischio sommerso, da approvare entro il 31 agosto 2026. Per l'attuazione della misura sono previsti oneri pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2026.
Accesso al portale nazionale del sommerso (PNS)
All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis si introduce un nuovo comma che prevede l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza. Occorre attendere uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, per l'individuazione dei dati oggetto di condivisione e dei soggetti abilitati ad accedere.
Si ricorda che il portale raccoglie le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
Integrazione salariale nel settore della moda
Il DL 28 ottobre 2024 n. 160 riconosce, per l'anno 2024, un'integrazione al reddito dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC). La misura di integrazione è erogata dall'INPS, per un periodo massimo di dieci settimane, nella stessa misura di quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 148/2015 (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate).
All'erogazione del trattamento integrativo provvede direttamente il datore di lavoro in ogni periodo di paga, a cui fa seguito il recupero con conguaglio delle somme dovute all'Istituto o rimborso. Le somme possono essere corrisposte al lavoratore direttamente dall'INPS su richiesta del datore di lavoro che versi in gravi e comprovate difficoltà finanziarie.
Ai fini dell'accesso alla misura salariale, il datore di lavoro trasmette domanda all'INPS con modalità esclusivamente telematiche, indicando il nominativo dei lavoratori interessati, i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.
La misura è concessa e autorizzata dall'INPS nel complessivo limite di spesa di 80,7 milioni di euro.
Fonte: DL 28 ottobre 2024 n. 160 (GU 28 ottobre 2024 n. 253)
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Nuova riunione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera, tra l'altro, al D.Lgs. che introduce il Codice degli incentivi e al Decreto Correttivo del Codice..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.