sabato 19/10/2024 • 06:00
L'individuazione del datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza ("DLS") è un tema estremamente delicato, anche per le conseguenze che possono derivarne per le aziende sotto il profilo amministrativo, penale e civile, quando il soggetto formalmente nominato non sia, di fatto, idoneo a ricoprire tale ruolo.
Il tema diventa particolarmente centrale all'indomani dei cambi di controllo che interessano le società di capitali, ossia, quando, in concomitanza con l'elezione dei membri del nuovo consiglio di amministrazione, ci si interroga sui soggetti che potranno (i.e. dovranno!) svolgere le funzioni di salute e sicurezza.
Senza alcuna pretesa di esaustività, proviamo, dunque, a mettere un po' di ordine nell'ambito di un argomento estremamente complesso, sulla base del quadro normativo giuslavoristico di riferimento e dei principi che la giurisprudenza ha, tempo per tempo, elaborato in materia.
Nomina DLS
Va, anzitutto, chiarito che non esiste alcun obbligo di legge di nominare un DLS.
Ed infatti, in assenza di una specifica nomina, il DLS si identificherebbe nell'intero consiglio di amministrazione in ragione della specifica posizione di garanzia che i relativi componenti hanno rispetto all'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Tuttavia, soprattutto nelle strutture aziendali particolarmente complesse, è prassi del consiglio di amministrazione procedere con la nomina del DLS. La nomina del DLS deve necessariamente avvenire in coerenza con i criteri previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), ai sensi del quale il DLS è:
(a) “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” oppure, in alternativa, ma anche in modo concorrente,
(b) “il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
La disposizione recepisce la lunga elaborazione giurisprudenziale in materia, sviluppatasi a partire dal D.P.R. n. 547/1955 (ora abrogato), e trova applicazione in tutte quelle realtà aziendali complesse nelle quali il titolare del rapporto di lavoro (primo capoverso della disposizione in esame - (a)), non corrisponde al soggetto che ha la responsabilità concreta della gestione effettiva dell'azienda, o dell'unità produttiva (secondo capoverso della disposizione in esame - (b)).
In particolare, per “soggetto titolare del rapporto di lavoro” si intende la risorsa che concretamente impartisce direttive ai lavoratori e ne organizza l'attività aziendale. Quanto, invece, ai “poteri decisionali e di spesa” sopra-menzionati, equivoco ricorrente è quello di confondere questi poteri con i poteri decisionali e di spesa attribuiti al DLS per l'esercizio delle relative funzioni in materia di salute e sicurezza. Tuttavia, “i poteri decisionali e di spesa” menzionati dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 sono quelli inerenti all'organizzazione aziendale o all'unità produttiva di riferimento, che il soggetto deve, dunque, avere “a monte”, ossia prima ancora di essere nominato DLS e di vedersi conferiti gli ulteriori poteri decisionali e di spesa connessi allo svolgimento delle proprie funzioni.
La nomina del DLS deve, dunque, sempre essere preceduta da una puntuale indagine di fatto in merito all'esistenza dei criteri sopra-menzionati in capo al soggetto individuato, non potendosi, di contro, risolvere in un mero esercizio di stile che porti alla nomina soltanto “formale” di qualsivoglia individuo privo di qualsiasi specifico potere (c.d. principio di effettività). Del resto, nell'ipotesi in cui il soggetto nominato DLS non soddisfi i requisiti di legge - a seconda delle circostanze - il DLS si identificherà automaticamente:
(a) nella risorsa che, di fatto, detiene i relativi poteri decisionali e di spesa in merito all'organizzazione aziendale; oppure
(b) qualora tale risorsa non esista, in tutti i membri del consiglio di amministrazione.
Si aggiunga che, all'interno del medesimo contesto aziendale, ben potrebbero co-esistere più DLS, a condizione che gli stessi soddisfino - in modo netto ed incontrovertibile – i requisiti di legge sopra-menzionati (si pensi, ad esempio, alle società con più stabilimenti dislocati sul territorio nazionale nelle quali è frequente nominare un DLS per ciascun stabilimento, che di norma coincide con lo stesso direttore di stabilimento).
In termini pratici, nelle aziende di media complessità, il soggetto nominato DLS fa parte dei vertici aziendali. Potrebbe, dunque, trattarsi del presidente del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato, di qualsiasi membro dello stesso consiglio di amministrazione a cui siano state delegate le relative funzioni o del responsabile di uno stabilimento o di un'unità produttiva.
A questo punto, è bene chiarire che la nomina di uno o più DLS, attenua, ma non esclude del tutto la posizione di garanzia dei componenti del consiglio di amministrazione. I membri del consiglio di amministrazione restano, infatti, gravati da obblighi di vigilanza rispetto all'operato del DLS, con conseguenti responsabilità a titolo di “culpa in vigilando” in caso di mancato (a) monitoraggio dell'andamento generale della gestione aziendale complessiva delle politiche di salute e sicurezza; e (b) intervento in caso di mancato esercizio da parte del DLS delle relative funzioni/poteri.
Infine, il DLS potrebbe, altresì, decidere di delegare a terzi tutte o alcune funzioni in materia di salute e sicurezza (c.d. delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008), ad eccezione (a) della nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e (b) della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, essendo queste ultime funzioni per legge non delegabili.
La delega è soggetta ai seguenti requisiti: (a) deve essere conferita per iscritto e riportare data certa; (b) il delegato deve possedere tutti i requisiti professionali e l'esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate; (c) al delegato devono essere conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo (nonché i poteri di spesa) necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate; e (d) la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato. In difetto dei requisiti sopra-menzionati, la delega sarà considerata nulla.
Delega di funzioni
In caso di delega di funzioni, il DLS avrà, comunque, l'obbligo di verificare che il delegato sia in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, potendo, in caso contrario, essere considerato direttamente responsabile delle attività/funzioni delegate. Lo stesso DLS dovrà, inoltre, supervisionare l'operato del delegato, attuando, se del caso, il sistema di controlli previsti nell'ambito del modello organizzativo 231/2001. Pertanto, qualora il DLS venga a conoscenza di una violazione delle disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza, dovrà - a seconda delle circostanze - chiedere al delegato di porre rimedio a tale violazione oppure porvi rimedio in prima persona. Diversamente, il DLS potrà essere ritenuto responsabile sotto il profilo amministrativo e/o penale e/o civile, a seconda del tipo di violazione, a titolo di culpa in vigilando.
Dalle brevi considerazioni fin qui svolte emerge, dunque, che la gestione dei temi legata alla nomina del DLS deve essere effettuata con estrema prudenza e cautela, con il supporto, se necessario, di professionisti del settore al fine, da un lato, di garantire una corretta ed effettiva implementazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza a tutela dell'intera popolazione lavorativa; e, d'altro lato, di prevenire il rischio di responsabilità a carico delle stesse aziende quale diretta conseguenza dell'attuazione di schemi non in linea con la normativa applicabile.
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