giovedì 03/10/2024 • 06:00
Il CNDCEC ha pubblicato il documento di ricerca "L'individuazione del Titolare Effettivo", allo scopo di fornire un importante supporto alla categoria sia in merito all'adeguata verifica dei propri clienti sia in relazione alle attività di assistenza e consulenza nei confronti dei soggetti tenuti alla comunicazione al Registro Imprese.
A distanza di 5 anni dalle Linee Guida Antiriciclaggio del maggio 2019 (“Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007”, aggiornate a febbraio 2021), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) torna a trattare il tema del Titolare Effettivo (TE) nelle more (attesa che ormai appare beckettiana) di comprendere le sorti del Registro dei Titolari effettivi, introdotto un anno fa nel nostro ordinamento ma – ad oggi – sub iudice.
Il Consiglio di Stato, infatti, potrebbe dirimere in via definitiva, la querelle sulla operatività del Registro e dei conseguenti incombenti comunicativi e segnaletici al momento sospesi in base all'Ordinanza n. 01850/2024 del 17 maggio 2024, confermandola o escludendola, a meno che non diventino prima efficaci le prescrizioni sulla titolarità effettiva contenute nel “single rulebook” licenziato dall'UE nella tarda primavera di quest'anno.
Il documento di ricerca «L'individuazione del Titolare Effettivo» - realizzato dalla Commissione di studio “Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali” del CNDCEC - individua e commenta la casistica maggiormente ricorrente sul tema dell'individuazione e successiva identificazione del TE, «con lo specifico obiettivo di supportare i Commercialisti sia in sede di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, che nell'ambito dell'attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro Imprese».
L'elaborato, pubblicato dal CNDCEC con l'Informativa n. 120/2024 del 1° ottobre 2024, non presenta particolari prese di posizione e tiene conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023.
Vedi anche: Titolare effettivo: individuazione nelle società e negli enti di diritto privato del 2 ottobre 2024.
Nelle 36 pagine, sono affrontati diversi temi, dalle Società di persone a Società di capitali (con particolare attenzione alle Catene di controllo), dagli Enti del terzo settore ai Trust e soggetti giuridici Affini, dalle ipotesi di Comunione di quote, Quote e azioni cointestate, alle Sedi secondarie e Interposizioni fittizie.
Nel presente contributo ci si sofferma in particolare sul tema dell'individuazione del titolare effettivo nelle “Ipotesi residuali ex art. 20, co. 5, d.lgs. 231/2007”, nelle “Procedure concorsuali e procedure esecutive”, rinviando a successivi approfondimenti l'ulteriore casistica sopra citata.
Ipotesi residuali ex art. 20, co. 5, d.lgs. 231/2007
I chiarimenti forniti confermano, innanzitutto, l'applicabilità dell'art. 20, co. 5, del d.lgs. 231/2007 solo ove effettivamente non individuabile il TE mediante i criteri della proprietà diretta o indiretta o dell'esercizio del controllo nell'assemblea, giustificata, tuttavia dalla superiore esigenza di individuare il beneficial owner nella persona o nelle persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, “in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.
Rispetto al caso di scuola della S.r.l. con quattro soci al 25%, non vincolati da patti parasociali o di sindacato che incidano sul controllo di fatto dell'organo assembleare, mette conto rilevare che, a fronte della confermata riconducibilità del TE a coloro che risultano titolari di poteri gestori e o di rappresentanza, avrebbe forse meritato maggior livello di dettaglio il richiamo all'assetto organizzativo raccomandando, se del caso, approfondimenti, in contraddittorio con il cliente, sull'esistenza di soggetti che, anche di mero fatto, siano titolari di deleghe operative.
Tale ricostruzione è implicitamente confermata dalla trattazione dell'ipotesi della società gestita degli amministratori privi di deleghe, laddove il documento invita alla ricerca, caso per caso, dei reali poteri gestori, con lo scopo di affiancare al presidente del consiglio di amministrazione, nella sostanza, anche un esecutore di fatto, a prescindere – evidentemente – dal nomen iuris dell'incarico ricoperto.
Quanto alle cooperative, a parere di chi scrive, non è del tutto chiara la collocazione del caso del socio finanziatore che eserciti un controllo superiore al 25% e che sia in grado di nominare l'organo di gestione della società all'interno delle ipotesi residuali del comma 5 dell'art. 20 quale TE “aggiunto” ai componenti del consiglio di amministrazione titolari di poteri gestori in senso stretto.
Un'interpretazione sistematica della norma ed il tenore letterale della stessa lascerebbero preferire la prevalenza del criterio del comma 3, nel caso di specie, e non già il cumulo con i titolari di deleghe operative nell'ambito dell'individuazione del TE proprio in ragione della specificità del caso.
Il livello di astrazione della fattispecie dedicata alle società quotate (assenza di patti parasociali e di sindacati di voto) è sicuramente utile come viatico per il procedimento di individuazione e conseguente identificazione del TE ma andrebbe forse accompagnato da un concreto richiamo, al soggetto obbligato all'adeguata verifica o all'alimentazione del registro, a valutare con spirito critico le informazioni, i dati ed i documenti prodotti dall'entità giuridica sottoposta all'analisi in commento.
Procedure concorsuali e procedure esecutive
Per quanto riguarda le procedure concorsuali, il CNDCEC preliminarmente sottolinea la sostanziale inutilità dell'individuazione del T.E., considerata un «mero esercizio di stile» all'interno di attività che avvengono in esecuzione di ordini dell'Autorità giudiziaria, venendo così meno la necessità di un controllo preventivo finalizzato a impedire l'utilizzo del sistema finanziario per finalità illecite.
A sostegno di tale tesi nel testo si richiama quanto sancito da alcuni i Tribunali (Tribunale di S.M. Capua Vetere, 7 novembre 2019, e Tribunale di Matera, 14 dicembre 2020) nonché dalle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense (regola tecnica CNF n. 2; analogamente il CNN, nelle “Regole tecniche in materia di antiriciclaggio”, agg. 2023, ha escluso dal perimetro applicativo della normativa gli atti eseguiti dai notai su delega dell'Autorità giudiziale, in quanto trattasi di atti non negoziali o di natura non patrimoniale).
Di contro, il documento evidenzia la contrapposta posizione delle Autorità (Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, UIF, FAQ del 20 novembre 2023) secondo cui, nella fattispecie in esame, «la titolarità effettiva debba individuarsi con riferimento al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa». Chiaramente, ove tale soggetto sia diverso da persona fisica, dovranno applicarsi i criteri di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007, esaminando l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura concorsuale.
Infine, il CNDCEC «per completezza argomentativa» evidenzia come il curatore debba essere identificato quale “esecutore” ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. p) del d.lgs. 231/2007, in quanto mero ausiliario del Giudice; al curatore stesso, secondo alcune camere di commercio (FAQ pubblicate dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi), spetterebbe poi l'onere di effettuare la comunicazione sul titolare effettivo al Registro delle Imprese, ferma restando l'impossibilità di ritenere sanzionabile un curatore che ometta tale adempimento in virtù dei principi di tassatività, tipicità e determinatezza in materia di sanzioni amministrative (art. 1, co. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689; cfr. Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 5883 del 12 ottobre 2018).
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Piercarlo Felice
- Avvocato, consulente AML/231/PrivacyRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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