venerdì 04/10/2024 • 06:00
Tra i principali temi affrontati al Convegno Nazionale UNGDCEC 2024, vi sono le operazioni di aggregazione fra studi professionali. In attesa del D.Lgs. sull'irrilevanza di tali operazioni, per quelle che i professionisti stanno pianificando - dalla presunta data di applicazione di tali norme a inizio 2025 - permangono i dubbi sulla linea interpretativa riconducibile all'Amministrazione finanziaria.
Dopo più di 5 mesi dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, il c.d. Decreto IRPEF-IRES – D.Lgs attuativo della delega fiscale che stabilisce, fra le altre cose, la neutralità relativamente alle operazioni che coinvolgono gli studi professionali – non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Circostanza che, nonostante le rassicurazioni del Vice-ministro Leo, che nell'ambito di diversi incontri formativi ha avuto modo di affermare che le nuove norme avranno efficacia per le operazioni poste in essere a partire dal 01/01/2025, non aiuta gli operatori che si stanno organizzando in tal senso.
In linea generale si ricorda la previsione di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), n. 2.4 della Legge 111/2023, che mira a garantire “la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”, in questo modo incentivando le aggregazioni professionali (grazie alla “sterilizzazione” del carico impositivo che vi si correla). Si tratta di una disposizione di grande momento, che porterebbe per l'appunto a detassare molteplici casistiche – tra cui le trasformazioni da studio associato in STP, ad oggi lato sensu frequenti nella prassi operativa – andando così oltre la legislazione attualmente in vigore. La quale, lo si ricorda, è stata interpretata in maniera se non altro rigida dall'Agenzia delle Entrate, già a partire dalla risposta a interpello n. 107 del 13/12/2018.
L'Amministrazione ha infatti storicamente ritenuto che, in virtù di quanto previsto dalla disciplina tributaria, la neutralità vada garantita esclusivamente alle operazioni non realizzative (come ad esempio le trasformazioni tra società commerciali); diversamente, quelle che comportano il passaggio da uno studio associato ad una società tra professionisti configurerebbero, fiscalmente parlando sulla base di tale orientamento, un conferimento, il quale non potrebbe dunque andare indenne da tassazione.
La certezza circa il superamento di codesta linea interpretativa risulta però, per l'appunto, “appesa” all'effettiva entrata in vigore del citato “Decreto IRPEF-IRES”, che ha visto il via libera in CDM alla relativa approvazione in data 30/04/2024 e che concretizzerà la neutralità fiscale sulle operazioni di aggregazione e riorganizzazione in questione per le casistiche che rientrano nell'ambito degli studi professionali regolamentati da un sistema ordinistico – quindi commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati eccetera – facendo sì, in particolare, che il conferimento di:
riferibili all'attività professionale non costituisca realizzo di plusvalenze né di minusvalenze.
Sussistono poi in ogni caso, come anche riportato dalla stampa specializzata che si è espressa in proposito, talune criticità irrisolte, come la non compatibilità con il regime forfettario e la questione del transito dal regime di cassa a quello di competenza nel caso di passaggio alla società tra professionisti qualora l'operazione coinvolga simili tipi di realtà; circostanza che potrebbe eventualmente portare a modifiche della disciplina in esame anche se, a ben vedere, si tratta di temi sui quali l'autorità fiscale ha già posto l'attenzione in passato (si veda la circolare n. 11/E del 13/04/2017, con cui l'Agenzia delle Entrate si è espressa su quello che, all'epoca, veniva definito il “Nuovo regime di determinazione del reddito per le c.d. imprese minori”, come risultante dalle previsioni dell'art. 1, commi da 17 a 23 della Legge 232/2016, improntato al principio di cassa).
Ma tolte le questioni interpretative e i possibili progressi normativi di una disposizione ancora “non nata”, ciò che residua è l'amarezza per un ritardo rilevante – il quale, ad oggi, non si può difatti più ritenere fisiologico – nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del Decreto; con tutte le conseguenze del caso, specialmente in termini di certezza del diritto.
Le osservazioni dell'UNGDCEC
Come Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non desideriamo di certo porci nella scia (senz'altro deprecabile) di coloro che criticano o che, comunque, si lasciano andare ad affermazioni retoriche senza una precisa finalità; o meglio, all'unico scopo di ottenere visibilità personale pur in mancanza di qualsivoglia stimolo al miglioramento del sistema. Nondimeno, quale associazione sindacale di professionisti particolarmente interessata alla presente tematica, nell'evidente ottica delle possibilità di crescita che simile normativa “incarna” a beneficio di coloro che vi ricorreranno, non possiamo esimerci dal richiamare il legislatore non solamente alla correttezza intrinseca ed alla qualità dei dettami legislativi che promulga, bensì anche alla puntualità nella relativa emanazione.
È infatti noto come, in mancanza di un apposito precetto sanzionatorio, che rappresenta il c.d. “meccanismo di enforcement” della disposizione sostanziale, quest'ultima risulti tamquam non esset: cosa che, tuttavia, si reputa abbia sostanzialmente e parimenti luogo (forse in misura maggiore anche) qualora le previsioni esistano solo nei testi in bozza, ancorché approvati, i quali dunque non confortano in alcun modo i cittadini/contribuenti desiderosi di ricorrere ad una fisiologica – finanche sana – pianificazione della propria esistenza.
Quanto detto, chiaramente, sia a livello di vita privata che professionale.
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