venerdì 04/10/2024 • 06:00
Poter usufruire della neutralità fiscale (art. 176 TUIR) rende accattivante lo strumento ai fini della organizzazione del patrimonio familiare e della sua tutela, ma le insidie sono dietro l'angolo. Questa una tematica che verrà affrontata al Convegno Nazionale UNGDCEC 2024, a Piacenza il 3 e il 4 ottobre.
La costituzione della holding di famiglia
La tutela del patrimonio, così come la costituzione della holding di famiglia, sono temi quanto mai attuali, oggetto di confronto, dibattito ed elemento cardine quando affrontiamo con i clienti l'argomento della pianificazione fiscale e successoria; in ogni caso a prescindere dal fatto che siano temi inflazionati, tra le operazioni propedeutiche alla gestione, al controllo, ma anche tutela del patrimonio, non possiamo di certo trascurare la tematica del conferimento di partecipazioni societarie in una capogruppo, o come più spesso sentiamo, in una holding di famiglia.
Questa operazione, utilizzata appunto per organizzare e proteggere il patrimonio familiare, prevede il trasferimento di partecipazioni (azioni o quote che siano) in società operative verso una holding, detenuta a sua volta dai membri della famiglia, con il fine di garantire il mantenimento della gestione all'interno del nucleo familiare, e di agevolare sia la pianificazione fiscale sia la governance.
Prima di entrare nei dettagli della normativa civilistica e fiscale, è bene chiarire per chi (pochi) ancora non conosce la materia, cosa si intende per holding e, nel dettaglio, il concetto di holding di famiglia. Una holding è una società che detiene partecipazioni in altre società, controllando in tal modo le loro attività senza necessariamente partecipare direttamente alla gestione operativa. La holding di famiglia è una fattispecie di questo modello societario in cui i soci sono esclusivamente membri della stessa famiglia, e permette di concentrare le partecipazioni in altre società in un unico soggetto, riducendo la dispersione del potere decisionale e agevolando un successivo passaggio generazionale.
Dal punto di vista civilistico il conferimento di partecipazioni è regolato dagli artt. 2253, 2342 e dall'art. 2464 del Codice Civile e prevede, tra l'altro, che chi conferisce beni in natura e crediti debba assoggettarli alla valutazione da parte di un esperto.
A livello fiscale, il conferimento di partecipazioni è disciplinato dall'art. 175 del TUIR che ne traccia i confini, demandando al successivo art. 176 i due differenti regimi di tassazione:
Oggetto della presente trattazione è proprio questo secondo aspetto. L'art. 176 TUIR, al primo comma, introduce un principio di neutralità fiscale per i conferimenti di aziende o rami d'azienda, consentendo il trasferimento delle partecipazioni senza che questo generi immediatamente una tassazione delle plusvalenze. In sostanza, la norma prevede che il conferimento avvenga in regime di continuità dei valori fiscali, ossia il valore fiscale delle partecipazioni conferite viene trasferito alla holding senza generare alcuna base imponibile, se non nel momento in cui le partecipazioni saranno successivamente cedute a terzi. Questo principio, di fondamentale importanza, consente una maggiore flessibilità ed appetibilità in una ipotetica riorganizzazione societaria e nella pianificazione successoria, permettendo di conferire partecipazioni a una holding senza l'impatto immediato della tassazione. Tuttavia, affinché tale regime di neutralità fiscale possa trovare applicazione, devono essere rispettate delle condizioni previste dalla normativa. Risulta pertanto indispensabile che il conferimento avvenga a favore di una società di capitali residente nel territorio dello Stato, o, come previsto dal comma 2, anche non residente a patto che il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.
È altresì indispensabile che, nel caso di conferimento di partecipazioni, la società conferitaria acquisisca il controllo delle società operative oggetto del conferimento. Questo significa che, dopo il conferimento, la holding deve detenere una partecipazione qualifica, così come definita all'art. 2359 del Codice Civile, ovvero la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.
È altresì necessario che la partecipazione oggetto del conferimento sia classificata tra le immobilizzazioni finanziarie della società holding, ciò significa di fatto che tali partecipazioni non debbano essere detenute per una vendita immediata, bensì per un investimento a lungo termine.
Nel caso in cui tali requisiti non siano rispettati, il conferimento di partecipazioni può essere considerato alla stregua di una cessione a titolo oneroso, con conseguente emersione delle plusvalenze tassabili. Pertanto, la corretta qualificazione dell'operazione è cruciale per evitare contestazioni fiscali e il pagamento di imposte non preventivate.
Osservazioni
I vantaggi fiscali del regime di neutralità fiscale devono essere presi in considerazione non solo nel breve periodo, infatti il differimento del carico fiscale in capo alla plusvalenza, permette di accumulare e gestire il patrimonio familiare senza intaccare subito le risorse allocate. Da un punto di vista gestionale invece, conferendo le partecipazioni nella holding, i membri della famiglia possono consolidare il controllo, in maniera indiretta, su tutte le partecipazioni, snellendo la governance aziendale e abbattendo il rischio di una parcellizzazione di quote tra gli eredi. Da ultimo, ma non certo per importanza, il conferimento di partecipazioni all'interno di una holding di famiglia permette una pianificazione del passaggio generazionale, riducendo in tal modo il rischio di insicurezza nella continuità aziendale delle società operative partecipate.
Nonostante i vantaggi sopra citati, il conferimento di partecipazioni ad una holding di famiglia deve essere pianificato con professionalità e con particolare attenzione, poiché può presentare alcune insidie. Senza ombra di dubbio va presa in considerazione la necessità di mantenere il controllo costante sulla società partecipata per mantenere il regime di neutralità fiscale e in alcuni casi ciò può rappresentare una sorta di “prigione dorata”, un limite che limita l'espansione del gruppo, in altri casi potrebbe non essere possibile mantenere tale condizione, costringendo il conferente a ricadere nel regime ordinario con tassazione immediata della plusvalenza. Un'ulteriore insidia potrebbe essere ricondotta all'opportunità dell'operazione, l'Agenzia delle Entrate potrebbe infatti contestare la legittimità di un conferimento in regime di neutralità fiscale qualora ritenga che l'operazione abbia finalità elusiva, ad esempio quando il conferimento è seguito da una cessione immediata delle partecipazioni conferite a terzi. In tali casi, si potrebbe incorrere nell'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, che permette all'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti fiscali dell'operazione e procedere alla tassazione delle plusvalenze non dichiarate. Pertanto, è fondamentale che l'operazione di conferimento sia sorretta da valide ragioni economiche, come la riorganizzazione aziendale o la pianificazione successoria, al fine di evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Ecco perché, prima di procedere con il conferimento di partecipazioni a una holding di famiglia, è consigliabile effettuare un'attenta valutazione delle diverse opzioni disponibili, tenendo conto sia degli effetti fiscali e patrimoniali, sia degli obiettivi della famiglia, considerando la struttura del gruppo societario, il livello di controllo esercitato dai diversi membri e le esigenze di continuità aziendale.
Una corretta pianificazione e l'assistenza di consulenti qualificati sono essenziali per sfruttare al meglio i vantaggi offerti da questa strategia, garantendo al contempo la sicurezza e la stabilità del patrimonio familiare nel lungo periodo.
Giuffrè Francis Lefebvre è presente al Convegno Nazionale UNGDCEC 2024. Ti aspettiamo al nostro Stand a Piacenza dal 3 al 4 ottobre per scoprire le soluzioni pensate per te! |
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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