Riforma fiscale
Tra le principali novità apportante dal D.Lgs. 209/2023, nell'ambito della Riforma fiscale, si segnalano:
Global Minum TAX: è stata introdotta una minimum tax del 15% per le multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro, in linea con l'accordo OCSE-G20 (Pillar 2). L'imposta si applica alle multinazionali con un'imposizione fiscale inferiore al 15% in uno Stato estero. L'adozione della Global Minimum Tax da parte dell'Italia rappresenta un passo significativo verso l'armonizzazione delle politiche fiscali nell'UE, limitando il ricorso a paradisi fiscali e promuovendo una concorrenza fiscale più equa.
Criterio di determinazione della residenza fiscale in Italia: Il decreto interviene sulla nozione di residenza fiscale sia per quanto riguarda le persone fisiche che per le persone giuridiche, al fine di allineare il nostro ordinamento con la prassi internazionale e con la disciplina prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La novellata disposizione modifica il criterio di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, muovendo dalla nozione di domicilio secondo il Codice Civile, verso un criterio di natura sostanziale dove il domicilio è inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Per le persone giuridiche, fermo restando il criterio della sede legale nel territorio dello Stato, si modifica il criterio dell'oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale, con l'introduzione delle nozioni di “sede di direzione effettiva” e di “gestione ordinaria in via principale”.
Regime Impatriati: La riforma coinvolge, altresì, il regime dei lavoratori c.d. “impatriati”. Dal periodo d'imposta 2024 potranno, infatti, godere di un nuovo regime agevolato, per un periodo massimo di cinque anni, così come introdotto dall'art. 5 del decreto, volto a sostituire il regime fiscale attualmente in vigore di cui all'art. 16 del D.lgs. n.147/2015. La nuova disciplina stabilisce un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50% per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 Tuir e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.
Disciplina CFC (Controlled Foreign Companies): Viene riformulato il regime di tassazione delle CFC, mantenendo l'approccio che prevede la tassazione in Italia dei redditi non distribuiti delle società estere, qualora queste siano soggette a una tassazione significativamente inferiore rispetto a quella italiana. Il decreto aggiorna i criteri per definire quando una società estera si trova in un regime di bassa imposizione fiscale, al fine ultimo di determinare se i redditi della CFC devono essere tassati in Italia. Inoltre vengono chiariti e specificati i criteri che determinano il "controllo" di una società estera da parte di un soggetto residente in Italia, rendendo più trasparenti e rigorosi i requisiti per l'applicazione della normativa CFC. Tali modifiche, introdotte con il DLgs 209/2023, hanno l'obiettivo di rendere più efficace la lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti (BEPS) e a garantire che i redditi generati all'estero siano sottoposti correttamente alla tassazione italiana.
Transfer pricing: Viene rafforzata la normativa, prevedendo nuove regole per garantire che i prezzi delle transazioni infragruppo siano determinati in base al “valore normale” di mercato; la modifica normativa rafforza l'obbligo di documentare in modo dettagliato i prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni infragruppo, in linea con i principi dell'OCSE.
Queste misure mirano a rafforzare l'efficienza del sistema fiscale, ridurre l'evasione e allinearsi alle best practices internazionali, migliorando la competitività del Paese.
D.Lgs 19/2023: trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
L'anno 2023 ha segnato un punto di svolta, con il D.lgs. n.19 del 2.3.2023 che ha recepito, nel nostro ordinamento, la Direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
La ratio della Direttiva UE 2019/2121, come evincibile anche dalla relazione illustrativa al Decreto, risiede nella volontà di armonizzare la disciplina delle operazioni societarie “transfrontaliere” ed “internazionali”, intendendo, con le prime, le trasformazioni, fusioni o scissioni alle quali partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'UE e, con le seconde, le trasformazioni, fusioni o scissioni alle quali partecipano, o dalla quale risultano una o più società regolate dalla italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'UE.
Lo scopo primario della Direttiva è, quindi, quello di promuovere l'effettiva applicazione della libertà di stabilimento attraverso la promozione della mobilità aziendale, riconoscendo prevalenza applicativa alle legislazioni di ciascuno Stato Membro di stabilimento (o destinazione). La direttiva muove da un'esigenza di colmare vuoti normativi emersi in numerose sentenze della Corte di Giustizia UE succedutesi negli anni, secondo la quale la società che intende operare un'operazione transfrontaliera, in virtù del principio della libertà di stabilimento, ha il diritto di eseguire tale operazione in continuità giuridico-soggettiva.
L'art. 2 del Decreto individua, in positivo ed in negativo, il novero dei soggetti le cui operazioni societarie, siano esse “transfrontaliere” o “internazionali”, soggiacciono all'applicazione delle novellate disposizioni. Il successivo art.3, identifica ulteriori fattispecie soggettive di esclusione.
Il d.lgs. 19/2023 introduce nel nostro ordinamento l'art. 2510-bis c.c. che disciplina la trasformazione transfrontaliera, delineata, dagli artt. 6 e ss. del d.lgs 19/2023, come l'operazione mediante la quale una società trasferisce all'estero (dall'Italia o in Italia) la propria sede legale.
In simili fattispecie è previsto che la società non dovrà procedere allo scioglimento ed alla successiva liquidazione, ma potrà mutare il tipo sociale e la legge ad esso applicabile, adottandone uno previsto dalla legislazione dello Stato Membro di stabilimento, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società di partenza, e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese del Paese di stabilimento.
Detto processo risulta ora disciplinato in modo chiaro, stabilendo tempistiche e fasi procedurali precise.
Le fusioni transfrontaliere, già regolate in precedenza, vengono ulteriormente armonizzate, con l'introduzione di procedure standardizzate per garantire che ogni operazione sia sottoposta a un controllo giurisdizionale in ogni Stato coinvolto. Viene richiesta una relazione dettagliata, predisposta dagli amministratori, che spieghi le ragioni e gli effetti dell'operazione, nonché un rapporto indipendente per valutare se l'operazione comprometta o meno i diritti di azionisti, lavoratori e creditori.
Le scissioni transfrontaliere sono regolamentate in modo più strutturato, consentendo alle società di dividere i propri asset tra più entità in diversi Stati membri. Anche in questo caso la protezione dei creditori e la consultazione dei lavoratori restano centrali. Viene introdotta una particolare tipologia di scissione (alternativa al conferimento): la scissione mediante scorporo, disciplinata dal nuovo art. 2506.1 del codice civile, introdotto appunto dal Decreto.
I controlli aventi ad oggetto il rispetto delle procedure e delle formalità prodromiche alle operazioni societarie de quo, nonché la legittimità delle stesse nella fase di implementazione, avendo riguardo, rispettivamente, alle disposizioni di legge interne dello Stato di “partenza” e di quello di “arrivo”, sono demandate, dal legislatore europeo, all'autorità designata da ciascuno Stato membro. Come disposto dall'art.5 del Decreto, l'Italia, ha designato, quale autorità competente, il notaio nella sua veste di pubblico ufficiale.
Giuffrè Francis Lefebvre è presente al Convegno Nazionale UNGDCEC 2024.
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