giovedì 19/09/2024 • 15:38
L'Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, ha chiarito che per le violazioni tributarie commesse a partire dal 1° settembre 2024, il cessionario d’azienda non è responsabile in solido se la cessione avviene nell’ambito di una composizione negoziata della crisi.
redazione Memento
In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito se l'estensione dell'esonero dalla responsabilità del cessionario per debiti tributari sia prevista anche per le cessioni di azienda, nell'ambito delle procedure di composizione negoziata della crisi, successive all'entrata in vigore del Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024).
L'AE ricorda che l'art. 14, c. 1, D.Lgs. 472/97 stabilisce che: “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
Il Decreto Sanzioni (art. 3 D.Lgs. 87/2024) ha poi escluso la responsabilità solidale del cessionario d'azienda, “quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al D.lgs. 14/2019”, per estendere l'esclusione anche alle cessioni nell'ambito di istituti non previsti in precedenza.
Il chiarimento
L'Agenzia delle Entrate chiarisce dunque che l'estensione dell'esclusione dalla responsabilità alle cessioni di azienda o di ramo di azienda effettuate nell'ambito di una composizione negoziata della crisi opera limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
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Vincenzo Papagni
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