venerdì 13/09/2024 • 13:46
La Corte di Giustizia Europea, con le sentenze C-741/2022 e C-73/2023 del 12 settembre 2024, ha ammesso la diversificazione di trattamento per scommesse, lotterie e giochi d'azzardo in relazione all'esenzione IVA.
redazione Memento
Con le sentenze C-741/2022 e C-73/2023 del 12 settembre 2024, la Corte di Giustizia Europea ha affrontato il tema dell'esenzione IVA per scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro.
Nel dettaglio, la Corte ha previsto che l'art. 135 par. 1 lett. i) Dir. 2006/112/CE, relativo al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra:
In particolare, è ammissibile escludere la categoria 1) dall'esenzione IVA, applicabile invece alla categoria 2) (art. 44 par. 3 DPR 633/72), purché le differenze oggettive tra queste categorie di giochi d'azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l'una o per l'altra categoria di giochi.
Per giochi d'azzardo con poste di denaro si intendono:
Per lotterie si intende ogni circostanza che consenta, mediante l'acquisto di biglietti della lotteria, di concorrere per premi, in denaro o in natura, in cui i vincitori sono designati dalla sorte o da qualsiasi altra circostanza fortuita su cui essi non possono esercitare alcuna influenza.
Si ricorda che il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4 par. 3 TUE e il principio del primato del diritto dell'Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con il citato art. 135 par. 1 lett. i) Dir. 2006/112/CE, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi l'esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali.
Le norme del diritto dell'Unione relative alla ripetizione dell'indebito conferiscono al soggetto passivo il diritto a ottenere il rimborso dell'IVA riscossa in uno Stato membro in violazione dell'art. 135 par. 1 lett. i) Dir. 2006/112/CE, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo.
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Federico Gavioli
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