martedì 03/09/2024 • 06:00
Presentato alle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo che attua la transnazionalità nell’UE del regime di franchigia IVA, ma impone ai soggetti stabiliti in altro Stato UE di rispettare le condizioni reddituali presenti in Italia, ovvero 20.000 euro di spese per collaboratori e 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente.
Siamo abituati a chiamare “forfetari” i soggetti che sono tassati in questa modalità – sia come base imponibile che come aliquota – ai fini reddituali.
Questo regime trascina con sé quella che la direttiva chiama regime di franchigia per le piccole imprese (articoli 282 e seguenti Direttiva 2006/112/CE), che comporta la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, cui consegue l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti. La direttiva prevede anche la transnazionalità nell'Unione europea del regime di franchigia, comprendendo l'entità del volume d'affari conseguito sia nello Stato di origine che negli altri.
Lo schema di decreto presentato alle Commissioni Parlamentari per il parere, rubricato con il numero 188 di questa legislatura, attua questa facoltà, ma come vedremo impone ai soggetti stabiliti in altro Stato UE di rispettare le condizioni reddituali presenti nel nostro ordinamento (i 20.000 euro di spese per collaboratori, i 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente, comprese le pensioni).
In compenso il soggetto stabilito in Italia, che non può accedere al regime interno per la presenta di quelle condizioni ostative, può invece operare nell'Unione europea, rispettando sia il limite complessivo di 100.000 euro di volume d'affari che quello stabilito nella nazione. Non sembra si debbano rispettare limiti estranei alla legge IVA.
Queste regole, che saranno formalizzate negli articoli da 70-terdecies a 70-duovicies della nostra legge IVA (D.P.R. 633/72) appaiono palesemente in contrasto con le regole unionali di non discriminazione, e quindi dubitiamo che la Commissione europea rimanga inerte quando riceverà il testo del provvedimento, ove approvato come è stato presentato dal Consiglio dei Ministri.
Definizioni IVA in Italia
Un altro limite del nuovo provvedimento è quello di continuare a rinchiudere il regime IVA per i residenti che operano in Italia in una norma reddituale (l'articolo 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che contiene definizioni a dir poco singolari per questo tributo. Cosa vuol dire che questi soggetti “non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 legge IVA”? Per esercitare la rivalsa bisogna essere debitori del tributo, ma i soggetti in regime di franchigia non lo sono.
Regime di franchigia significa, di per sé, di non calcolare l'IVA. L'unica regola formale nella Direttiva 2006/112/CE è nell'articolo 291, che vieta la detrazione, oltre all'indicazione dell'imposta nelle fatture.
A proposito di questo adempimento, una innovazione dello schema di decreto legislativo, sempre in conformità alla direttiva, è quello di consentire ai soggetti in franchigia di emettere fatture semplificate, in pratica degli scontrini parlanti, anche oltre il limite di € 400,00.
Regole complesse
Tornando al regime transfrontaliero di franchigia, deve fare riferimento all'intero volume d'affari nell'Unione europea, che non deve superare 100.000 euro.
Anche qui abbiamo regole complesse: oltre al limite europeo, i soggetti non stabiliti in Italia non devono superare gli 85.000 euro nel nostro Paese, mentre i nostri soggetti non devono superare il limite stabilito in ciascuno Stato dove si localizza territorialmente la loro cessione o prestazione.
La possibilità di operare con questo regime è subordinata alla presentazione di una domanda all'Agenzia delle entrate, che assegna un suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA. Nella domanda occorre indicare gli Stati in cui si intende operare, comprensiva del volume d'affari realizzato in ciascuno di essi. L'amministrazione italiana trasmette questa informazione alle autorità estere, che possono chiedere un maggior termine per prevenire elusione o evasione d'imposta.
Si tratta sicuramente di una procedura complessa, ma necessaria per evitare possibili frodi.
Gli oggetti di antiquariato o collezione
Un'ultima innovazione viene riferita al regime del margine per gli oggetti usati, artistici, di antiquariato o da collezione (DL 41/95), che si applica quando un bene viene rimesso nel circuito commerciale da chi non ha potuto detrarre l'IVA all'atto dell'acquisto. La norma precedente parlava di regime di franchigia nazionale, ora nell'Unione europea.
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