venerdì 02/08/2024 • 06:00
Il Legislatore della Riforma fiscale ha apportato rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie modificando l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate, però, solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Dal 1° settembre 2024 saranno applicate le novità che il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) ha apportato all'istituto del ravvedimento operoso il cui nuovo funzionamento, in linea con i principi ispiratori della Riforma del sistema sanzionatorio tributario, dovrebbe risultare più conveniente per i contribuenti interessati.
Vedi anche: Riforma del sistema sanzionatorio: quali sono le novità previste dal Decreto del 29 giugno 2024.
L'entrata in vigore
In prima battuta, è necessario porre attenzione al fatto che le disposizioni transitorie presenti nel Decreto Sanzioni hanno introdotto un'esplicita – e, quanto meno, anomala – deroga al principio del favor rei prevedendo che le nuove regole, tra cui il ravvedimento, potranno essere applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre.
Nei prossimi mesi, quindi, la vecchia e la nuova disciplina dell'istituto deflattivo avranno un'applicazione concorrente e sarà necessario individuare le regole di volta in volta applicabili in base al momento di consumazione della violazione.
Il cumulo giuridico
La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di applicare in sede di ravvedimento il c.d. cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di determinare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dall'art. 12 D.Lgs. 472/97 (a sua volta modificato) in tema di concorso di violazioni.
Per comprendere a fondo la novità in commento, è necessario ricordare che, in ipotesi di ravvedimento avente ad oggetto più violazioni, l'A.F. ha sempre negato l'applicabilità autonoma del cumulo giuridico, obbligando il contribuente dapprima a calcolare l'importo dovuto mediante la somma algebrica delle sanzioni previste per tutte le violazioni commesse (cumulo materiale), per poi apportarvi le riduzioni previste dall'art. 13 in tema di ravvedimento.
Con la nuova norma, invece, il contribuente potrà applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento ad una sanzione unica costituita dalla sanzione prevista per la violazione più grave debitamente aumentata.
In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova regola prevede che:
Il cumulo giuridico non può essere applicato per gli omessi/tardivi versamenti e per le indebite compensazioni.
I contribuenti dovranno effettuare calcoli in autoliquidazione di rilevante complessità, motivo per cui è prevista anche la possibilità che la sanzione sia calcolata con l'ausilio delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Inibizione del ravvedimento
Sempre per le violazioni commesse dal 1° settembre sembrerebbe che il ravvedimento sia inibito, oltre che dalla notifica di avvisi di accertamento, di liquidazione e di avvisi bonari, anche:
Le nuove percentuali di riduzione
Il legislatore della Riforma ha introdotto anche le seguenti nuove ipotesi di riduzione:
Bisognerà, quindi, porre attenzione anche alle seguenti diverse percentuali di riduzione da applicare a seconda che le violazioni siano commesse ante o post 1° settembre.
Art. 13 |
Momento del ravvedimento |
Riduzione nuovo ravvedimento |
Riduzione vecchio ravvedimento |
Ambito applicativo |
---|---|---|---|---|
Lett. a |
Entro 30 giorni dalla violazione |
1/10 del minimo |
1/10 del minimo |
Tardivi versamenti |
Lett. a-b |
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione |
1/9 del minimo |
1/9 del minimo |
Tutte le violazioni |
Lett. b |
Entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione |
1/8 del minimo |
1/8 del minimo |
Tutte le violazioni |
Lett. b-bis |
Oltre l'anno dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione |
1/7 del minimo |
Tutte le violazioni |
|
Lett. b-bis |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo oppure entro due anni |
1/7 del minimo |
Tutte le violazioni |
|
Lett. b-ter |
Dopo lo schema di atto art. 6-bis della L. 212/2000 non preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97 |
1/6 del minimo |
Tutte le violazioni |
|
Lett. b-ter |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o oltre due anni |
1/6 del minimo |
Tutte le violazioni |
|
Lett. b-quater |
Dopo la constatazione della violazione nel PVC senza che il contribuente abbia inviato la comunicazione di adesione e prima dello schema d'atto art. 6-bis della L. 212/2000 |
1/5 del minimo |
Tributi Agenzia Entrate e Dogane (no memorizzazioni dei corrispettivi) |
|
Lett. b-quater |
Dopo la constatazione della violazione con PVC |
1/5 del minimo |
||
Lett. b-quinquies |
Dopo lo schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000 preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) |
1/4 del minimo |
Tributi Agenzia Entrate e Dogane (no memorizzazioni dei corrispettivi) |
|
Lett. c |
Entro 90 giorni dalla violazione |
1/10 del minimo |
1/10 del minimo |
Solo tardiva dichiarazione |
In fase di applicazione del nuovo ravvedimento, inoltre, i contribuenti dovranno tenere conto anche delle modifiche (in melius) che il Decreto Sanzioni ha apportato alle misure edittali previste per le singole violazioni.
Esempio
Una società viola l'obbligo di emettere una fattura di vendita per € 100.000 (I sanzione) con conseguente presentazione di dichiarazioni annuali infedeli IRES e IVA (II e III sanzione): si riportano, nella seguente tabella, le diverse modalità di funzionamento del vecchio e nuovo ravvedimento ipotizzando che la regolarizzazione avvenga oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.
Violazioni |
Vecchio ravvedimento |
Nuovo ravvedimento |
---|---|---|
Omessa fattura |
100.000 |
100.000 |
IRES 24% |
24.000 |
24.000 |
IVA 22% |
22.000 |
22.000 |
Imposte |
46.000 |
46.000 |
Sanzione dichiarazione infedele IRES |
21.660 (90%) |
16.800 (70%) |
Sanzione dichiarazione infedele IVA |
19.800 (90%) |
15.400 (70%) |
Sanzione omessa fattura |
19.800 (90%) |
15.400 (70%) |
Cumulo giuridico - sanzioni unica IVA con aumento ¼ |
no |
19.250 |
Cumulo materiale |
61.200 |
no |
Sanzione IRES + sanzione unica IVA |
no |
36.050 |
Sanzione da regolarizzare |
61.200 |
36.050 |
Sanzione ridotta 1/7 |
no |
5.150 |
Sanzione ridotta 1/6 |
10.200 |
no
|
Totale da pagare |
56.200 |
51.150 |
Le tre violazioni possono essere sanate presentando le dichiarazioni integrative e pagando i suddetti importi a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale.
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Barbara Bosso de Cardona
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