giovedì 25/07/2024 • 06:00
Il regime degli impatriati trova applicazione anche all'incentivo all'esodo e transazioni per la risoluzione del rapporto di lavoro, la parte eccedente il milione di euro è subito soggetta a tassazione agevolata mentre la parte inferiore può beneficiare del regime dopo la riliquidazione dell'imposta.
Il regime degli impatriati, di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, trova applicazione anche all'incentivo all'esodo e alle altre somme erogate a titolo di generale transazione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha confermato questa possibilità con la Risoluzione 27 luglio 2024 n. 40, fornendo utili indicazioni per i datori di lavoro in relazione alle modalità operative di applicazione del regime impatriati alle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
La Risoluzione in commento conferma che il regime degli impatriati si applica direttamente, con ritenute fiscali effettuate dal datore di lavoro sull'imponibile ridotto in applicazione del regime impatriati, sulle somme di incentivo all'esodo e transazione generale superiori a 1 milione di euro. La parte di incentivo all'esodo inferiore a 1 milione di euro si giova sempre del regime degli impatriati, ma in maniera indiretta. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto ad applicare la tassazione separata sull'incentivo e sulle altre somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, senza alcuna riduzione per i beneficiari del regime degli impatriati. Successivamente l'Agenzia delle entrate provvede a riliquidare l'imposta sulle somme tassate separatamente dal datore di lavoro, applicando l'aliquota media del contribuente dell'ultimo quinquennio oppure, se più favorevole, facendo concorrere i redditi già tassati separatamente alla formazione del reddito complessivo. Il concorso alla formazione del reddito complessivo delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, tra cui incentivo all'esodo e transazione generale, consente l'applicazione della riduzione prevista dal regime degli impatriati, purché il contribuente ne faccia richiesta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, in fase assistenza fiscale dopo aver ricevuto la riliquidazione dell'imposta. In alternativa, nelle more di ottenere la riliquidazione, il lavoratore può presentare istanza di rimborso per le maggiori trattenute subite.
Caso oggetto di interpello
Il caso esaminato dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione in commento riguarda il pagamento di somme a titolo di incentivo all'esodo e di generale transazione, per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'importo di tali redditi supera il milione di euro, rendendo applicabile la disposizione dell'art. 24 c. 31 DL 201/2011 che prevede l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità erogate, in denaro o natura, in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente che eccedono l'importo di 1 milione di euro.
Ambito di applicazione della tassazione separata
La tassazione separata dei redditi di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 1 lett. a) TUIR, si applica al TFR e indennità equipollenti, alle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese l'indennità di preavviso e l'incentivo all'esodo (cfr. Circ. AE 20 marzo 2001 n. 29/E § 1.2 cap. II), e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. L'imposta determinata separatamente, calcolata applicando l'aliquota di tassazione del TFR (cfr. Circ. AE 16 febbraio 2007 n. 10/E), è trattenuta dal sostituto di imposta. Successivamente gli uffici dell'Agenzia delle entrate, come previsto dall'art. 17 c. 3 TUIR, provvedo a riliquidare l'imposta sui redditi tassati separatamente, applicando l'aliquota media del quinquennio precedente oppure facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
In deroga al regime di tassazione separata, l'art. 24 c. 31 DL 201/2011 prevede che la quota di indennità di fine rapporto, incentivo all'esodo e altre indennità tassabili separatamente di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) e c) TUIR, erogate in denaro o in natura, di importo complessivamente eccedente a 1 milione di euro sono soggette a tassazione ordinaria.
La tassazione ordinaria, quindi il concorso delle indennità al reddito complessivo, per la parte che eccede 1 milione di euro delle richiamate indennità, oppure in fase di riliquidazione dell'imposta dopo l'assoggettamento a tassazione separata, rende possibile beneficiare su tali redditi dell'abbattimento previsto dal regime degli impatriati, come confermato dalla Risoluzione in commento.
Modalità operative
L'applicazione del regime degli impatriati, per la parte delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo e di generale transazione fino a 1 milione di euro, non trova applicazione diretta. Il sostituto di imposta dovrà applicare il regime di tassazione separata, lasciando al contribuente la possibilità, in seguito del ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, di chiedere all'Ufficio in sede di assistenza di far concorrere i redditi nella misura ridotta prevista dal regime degli impatriati alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono stati percepiti. In alternativa, il dipendente, in attesa di ricevere la comunicazione di riliquidazione dell'imposta, può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta.
Il sostituto di imposta può applicare direttamente il regime degli impatriati sulla parte di indennità eccedenti la soglia di 1 milione di euro, soggette alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni. L'importo eccedente la soglia di 1 milione di euro potrà, quindi, essere oggetto di ritenute sull'imponibile ridotto in applicazione del regime degli impatriati.
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Eugenio Condoleo
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