martedì 23/07/2024 • 15:39
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024, ha chiarito che la tassazione separata dell'incentivo all'esodo e degli importi transattivi non blocca l'accesso al regime speciale dei lavoratori impatriati.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata le somme ricevute a titolo di incentivo all'esodo e di importo transattivo con lo scopo di usufruire del regime speciale dei lavoratori impatriati, precluso ai redditi a imposizione separata, possono rivolgersi all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la riliquidazione dell'imposta.
Si ricorda che l'imposta si applica separatamente su indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché su somme e valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (art. 17 DPR 917/86). Tra le indennità rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo (Circ. AE 20 marzo 2001 n. 29/E).
Per tali redditi la tassazione avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d'imposta e, successivamente, l'imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate, applicando l'aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
Nel caso di specie, una banca, in seguito a un accordo raggiunto, deve versare a tre dipendenti, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, alcune somme a titolo di incentivo all'esodo e di generale transazione (importo transattivo). Si tratta, specifica l'istante, di somme sottoposte ordinariamente a tassazione separata (art. 17 e 19 DPR 917/86). La banca fa presente che i lavoratori al momento dell'erogazione degli incentivi in questione beneficiano del regime speciale per lavoratori impatriati. Come chiarito dall'AE, posto che secondo la normativa sono esclusi dal regime degli impatriati gli importi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, i redditi in questione sono tassati in via provvisoria dal sostituto d'imposta; successivamente i lavoratori possono rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
In attesa di ricevere la comunicazione della liquidazione, i dipendenti possono presentare istanza di rimborso delle ritenute d'acconto operate dal sostituto.
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