venerdì 26/07/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate non invierà comunicazioni e inviti ai contribuenti dal 1° al 31 agosto, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Gli atti interessati includono comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati e formali, esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata e lettere di invito per l'adempimento spontaneo.
Ogni anno, il mese di agosto rappresenta un periodo di tregua per i contribuenti italiani, grazie alla sospensione e alla proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi fiscali. Nell'ottica del rinnovato spirito di collaborazione Fisco/contribuente, la Riforma Fiscale, attraverso il D.Lgs. 1/2024, ha introdotto ulteriori periodi di sospensione per l'invio di alcune tipologie di comunicazioni tributarie.
Le semplificazioni introdotte dal suddetto Decreto sono state dettagliate nella Circ. AE 2 maggio 2024 n. 9/E, con l'obiettivo di rendere gli adempimenti più snelli e specificare la sospensione di versamenti e comunicazioni nel 2024.
In particolare, l'art. 10 c. 1 D.Lgs. 1/2024, prevede due periodi di sospensione: dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. Quest'anno, per la prima volta, l'Agenzia delle Entrate non potrà contattare i cittadini dal 1° al 31 agosto 2024, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Lo stesso si ripeterà per tutto il mese di dicembre.
Questo significa che il Fisco non potrà inviare comunicazioni e inviti ai contribuenti durante questi periodi. Tali misure sono fondamentali per assicurare un equilibrio tra l'esigenza di compliance fiscale e la necessità di pausa durante i periodi di ferie.
Vedi anche: Termini processuali: sospensione feriale dall'1 al 31 agosto 2024 del 20 luglio 2024.
Stop per versamenti e adempimenti fiscali
Con la pubblicazione del D.Lgs. 1/2024 in Gazzetta Ufficiale, sono stati ufficializzati i cambiamenti del calendario fiscale, in particolare la sospensione parziale delle scadenze fiscali nei mesi di agosto e dicembre. Tale decreto, rubricato come “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, prevede una sospensione per specifiche comunicazioni e avvisi bonari da parte dell'Agenzia delle Entrate durante questi due mesi.
Nel periodo estivo, specificamente dal 1° al 20 agosto, vengono sospesi i termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali.
Secondo l'art. 37 c. 11-bis DL 223/2006, tali obblighi possono essere adempiuti entro il 20 agosto senza incorrere in sanzioni o interessi. Questa disposizione si applica a imposte, contributi dovuti all'INPS, e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
Sospensione delle richieste di documenti e informazioni
Il secondo periodo della stessa disposizione introduce una sospensione dei termini anche per le richieste di documenti e informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tali richieste, con scadenza tra il 1° agosto e il 4 settembre 2024, vedranno il termine prorogato al 5 settembre 2024. È importante notare che questa sospensione non si applica alle richieste effettuate nell'ambito di controlli sostanziali (attività di accesso, ispezione, verifica) né alle procedure relative all'IVA.
Tipologie di comunicazioni sospese
Le tipologie di atto che l'Agenzia delle Entrate non potrà inviare durante il mese di agosto sono dettagliate in una circolare dell'Agenzia stessa e comprendono:
Queste sospensioni significano che i contribuenti non riceveranno alcuno di questi atti nel mese di agosto. Chi ha un controllo delle dichiarazioni in corso o sta negoziando l'adempimento spontaneo per regolarizzare debiti passati potrà sospendere tutte le procedure. Il Fisco non potrà inviare questi documenti neppure se saranno già elaborati o emessi, garantendo un vero e proprio stop alle comunicazioni.
Esistono comunque delle eccezioni alla sospensione: si fa riferimento ai casi di indifferibilità e urgenza, in cui l'Agenzia delle Entrate potrà inviare le comunicazioni sospese. Ciò si applica, ad esempio, quando ritardare l'invio potrebbe causare la prescrizione di un debito fiscale o in situazioni di urgenza come l'inoltro di una notizia di reato.
Sospensione dei pagamenti fino al 4 settembre 2024
Come previsto già dal 2016, dal 1° agosto al 4 settembre 2024 sono sospesi diversi pagamenti che normalmente hanno un termine di trenta giorni. Il conteggio dei giorni si fermerà a inizio agosto e riprenderà solo dal 5 settembre. Questi pagamenti includono somme:
È importante evidenziare che le due sospensioni, quella delle comunicazioni e quella dei pagamenti, sono separate. Anche se l'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione ad agosto per ragioni di urgenza, i termini per la scadenza del pagamento dovuto inizieranno comunque dal 5 settembre.
Esempio Se la comunicazione di pagamento entro 30 giorni arriverà il 18 agosto, non utilizzando la sospensione delle comunicazioni per evitare decadenze o prescrizioni, la scadenza per il pagamento sarà comunque il 5 ottobre, perché il contribuente si gioverà della (seconda) sospensione dei pagamenti, che non prevede deroghe per ragioni di urgenza. |
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