martedì 16/07/2024 • 15:42
Il MEF,con Circ. 16 luglio 2024 n. 2/DF, chiarisce le condizioni per l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, fornendo interpretazioni normative e riferimenti giurisprudenziali che definiscono i requisiti di possesso, utilizzo e strumentalità delle attività svolte.
redazione Memento
La circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 16 luglio 2024, fornisce chiarimenti e interpretazioni normative riguardanti l'imposta municipale propria (IMU) in Italia. In particolare, il documento si concentra sugli immobili utilizzati da enti non commerciali (ENC) per attività meritevoli di tutela, in base alle disposizioni dell'art. 1 c. 71 L. 213/2023 (Legge di bilancio per l'anno 2024) e dell'art. 1 c. 759 lett. g) L. 160/2019.
I chiarimenti forniti con la circolare in oggetto hanno la finalità di assicurare la massima diffusione degli aspetti applicativi delle nuove disposizioni tributarie in tema di:
Gli immobili sono considerati posseduti anche se concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga esclusivamente attività non commerciali previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Gli immobili sono considerati utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Esenzione dall'IMU per immobili utilizzati da ENC
Gli immobili posseduti e utilizzati da ENC per attività non commerciali sono esenti dall'IMU, a condizione che le attività svolte siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali del concedente.
La Corte di Cassazione (ordinanza del 2 ottobre 2023 n. 27761) ha stabilito che il collegamento funzionale tra comodatario e comodante sussiste quando le attività svolte dal comodatario sono legate alle finalità e alle attività istituzionali del concedente.
Permanenza del vincolo di strumentalità
Si prevede che gli immobili si intendono utilizzati anche in assenza di esercizio attuale delle attività, purché non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 20515 del 2006) ha chiarito che il mancato utilizzo effettivo dell'immobile non è rilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, a condizione che non sia indice di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità.
Pertanto, il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee – non predeterminabili astrattamente e, comunque, tali da non determinare “la cessazione definitiva della strumentalità” – non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell’immobile all’esercizio delle attività protette. In altre parole, l’inutilizzo del bene non deve essere idoneo a far venire meno la persistenza del vincolo di strumentalità, il quale, una volta accertato, assicura la continuità del diritto all’esenzione dall’IMU.
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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