giovedì 11/04/2024 • 06:00
Lo schema di D.Lgs. per la Riforma doganale modifica la disciplina dei controlli doganali. Un ruolo centrale è affidato allo Sportello unico doganale e dei controlli (SU.DO.CO.), con l'obiettivo di ottimizzare gli adempimenti e accelerare i tempi di sdoganamento.
Il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli nel nuovo codice doganale nazionale
Tra le novità previste dallo schema di decreto legislativo per la riforma doganale molto importante è il rafforzamento dello Sportello unico doganale e dei controlli.
L'obiettivo è assicurare una piena integrazione dei controlli alla frontiera, evitando i colli di bottiglia che possono a crearsi a causa della convergenza di più verifiche sui prodotti, che vedono diverse autorità coinvolte.
In un'operazione di import-export, infatti, gli operatori possono essere chiamati a presentare fino a 68 istanze ad altre 18 amministrazioni coinvolte, trasmettendo informazioni spesso identiche e ripetitive per ottenere autorizzazioni o licenze.
Lo Sportello unico, introdotto dopo un lungo e complesso iter dal DPR 29 dicembre 2021, n. 235, ruota intorno al principio di trasmettere tutti i dati a un'unica interfaccia pubblica, riducendo gli adempimenti delle imprese e accelerando le tempistiche di sdoganamento.
Come rilevato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo per la riforma doganale, il SU.DO.CO. assicura il coordinamento, in via telematica, di tutti i procedimenti e dei controlli operati all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, attraverso un'interfaccia unica (single entry point), accessibile tramite il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM), agli operatori economici e alle altre amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento.
La riforma valorizza e potenzia questo importante strumento di coordinamento, attualmente operativo solo a La Spezia, Livorno e Ravenna, con l'obiettivo di digitalizzare tutti i documenti necessari, favorendo, al contempo, lo snellimento delle attività di controllo demandate a diverse amministrazioni.
Nello specifico, nel caso in cui debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell'ingresso o dell'uscita nel o dal territorio unionale, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti devono assicurare che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali. Se le amministrazioni competenti decidono di effettuare anche controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia.
Le novità previste per i controlli doganali
La riforma dà attuazione, inoltre, a una serie di ulteriori misure volte, in particolare, all'aggiornamento degli istituti, dell'organizzazione e dei procedimenti, nonché all'accrescimento della qualità dei controlli doganali.
Per quanto concerne l'attività di accertamento, la relazione di accompagnamento evidenzia la necessità di adottare modelli e tecniche di verifica maggiormente efficienti e di attuare un miglioramento della cooperazione e del coordinamento delle amministrazioni che concorrono all'espletamento delle operazioni internazionali.
La riforma si concentra anche sulle modalità di identificazione delle merci da sottoporre a controllo: all'attuale sistema basato su una valutazione di analisi dei rischi eseguita a livello centrale, si affianca la possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci. L'art. 37 prevede, infatti, la possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci, non oggetto di visita, su iniziativa “dei responsabili degli uffici dell'Agenzia o dei funzionari delegati” fino a quando non sono lasciate a disposizione del proprietario. Tali visite possono essere richieste dalla Guardia di Finanza o dagli operatori interessati.
L'art. 4 delle disposizioni normative complementari al Cdu prevede, inoltre, un maggiore coordinamento tra l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, volto a evitare possibili sovrapposizioni e, di conseguenza, la reiterazione dei controlli.
Da segnalare, inoltre, l'art. 14, che estende la possibilità di esercitare i poteri di visita ispezione e controllo anche fuori dagli spazi doganali, attribuendo questa nuova competenza alla Guardia di Finanza.
Ridefinita la competenza degli Uffici
La riforma introduce nuove importanti novità anche in relazione alla competenza degli Uffici doganali coinvolti nell'accertamento.
L'art. 42 stabilisce che, per la revisione delle dichiarazioni doganali è competente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione doganale, superando così la disciplina attuale che attribuiva la competenza alla Dogana nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa, in caso di controlli con verifiche sul posto. La nuova previsione recepisce le regole del codice doganale europeo, uniformandosi anche all'orientamento giurisprudenziale diffuso.
Tutela degli operatori
Il nuovo art. 34 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione dispone che l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, se coinvolta, devono redigere un verbale di constatazione, da notificare alla parte, in caso di: mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto, merci oggetto di divieti o restrizioni oppure nel caso di determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.
Il soggetto nei confronti del quale è notificato il verbale di constatazione ha a disposizione il termine di trenta giorni per presentare osservazioni difensive o richieste di chiarimento. Il riconoscimento di tale termine garantisce l'attuazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. Tale disciplina consente di lasciare spazio alla dialettica tra Dogana e operatori, in applicazione delle regole del diritto di difesa anticipato già nella fase di accertamento.
Viene confermata, quindi, la norma europea che stabilisce nel termine di trenta giorni, anziché in quello generale di sessanta giorni, il diritto della parte di presentare osservazioni e richieste.
Oltre al diritto al contraddittorio endoprocedimentale, la tutela dell'operatore è garantita anche attraverso l'obbligo della motivazione rafforzata dell'atto di accertamento. L'Ufficio doganale dovrà tenere conto delle difese contenute nelle osservazioni difensive e specificare nel provvedimento finale di rettifica le ragioni del loro mancato accoglimento.
Infine, un tema di grande importanza riguarda la compliance doganale, opportunamente tutelata e incentivata: se è l'operatore a chiedere la revisione della dichiarazione doganale, non potranno essere irrogate sanzioni.
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