La riforma fiscale in materia di accise
Lo schema di decreto legislativo per la riforma doganale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2024, interviene anche sul Testo unico accise (D.Lgs. 504/95), con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, rendendolo più coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in particolare in relazione alla predeterminazione e al principio di proporzionalità delle sanzioni.
Numerose le novità introdotte dalla riforma, in attuazione dell'art. 20, comma 2, lett. b) della delega fiscale (L. 111/2023).
Lo schema di decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri dedica particolare attenzione alle accise sui tabacchi lavorati. Lo schema di decreto introduce un nuovo reato, volto a punire la sottrazione al pagamento o all'accertamento delle accise sui tabacchi lavorati, e introduce un sistema sanzionatorio per tali violazioni.
Introdotti anche nuovi importanti chiarimenti sulle violazioni commesse, sia dall'acquirente che dal consumatore, in caso di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita.
Estese, infine, le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a tutti i reati previsti dal Testo unico accise.
Il nuovo reato e la disciplina sanzionatoria
L'art. 3 dello schema di decreto introduce un nuovo illecito, che sanziona la sottrazione dei “tabacchi lavorati”, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa (nuovi artt. 40-bis e seguenti del TUA).
Con tali norme, la riforma inserisce all'interno del Testo unico accise una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico per questo settore, finora disciplinato soltanto dalle norme sul contrabbando di tabacchi lavorati contenute del Tuld (DPR 43/73) e dalla legge sul monopolio del sale e dei tabacchi (L. 907/42).
La riforma introduce una nuova disciplina ad hoc, che rappresenta una norma di “chiusura” delle casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, rivestendo pertanto carattere generale e al contempo sussidiario e residuale perché nelle condotte sanzionate sono comprese le innumerevoli e non prevedibili modalità con cui può essere posta in essere la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.
La nuova disciplina introduce nuove sanzioni graduate in ragione dell'entità della violazione: per l'introduzione o la vendita di quantità superiori ai 15 kg convenzionali si applica la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre ad aggravanti per l'ipotesi di associazione a delinquere (art. 86 delle nuove disposizioni nazionali). Il decreto, inoltre, in linea con quanto previsto anche per il contrabbando, equipara il tentativo al reato consumato.
La sanzione penale non si applica se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato inferiore ai 15 kg convenzionali e se non ricorrono le circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 40-ter TUA. In questi casi, la violazione è punita con una sanzione amministrativa, che potrà variare dai 500 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti ad accertamento non superano i 200 gr., ai 1.000 euro, se il quantitativo si arresta al di sotto dei 400. Se il quantitativo dei tabacchi lavorati sottratti ad accisa non è determinato, si applica una sanzione compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro, parametrata alle modalità della condotta e alla gravità della violazione.
Sono previste, inoltre, diverse circostanze aggravanti (art. 40-ter TUA) e attenuanti (art. 40-quater TUA), oltre all'applicazione della confisca, anche per equivalente.
Il decreto aggiorna, infine, il trattamento sanzionatorio previsto per i prodotti succedanei da fumo (art. 62-quater TUA), i prodotti che contengono nicotina senza combustione e inalazione (art. 62-quater.1 TUA) e i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-quinquies TUA), allineandolo a quello previsto per i nuovi illeciti sui tabacchi lavorati.
Il decreto aggiorna, infine, il trattamento sanzionatorio previsto per i prodotti succedanei da fumo (art. 62-quater TUA), i prodotti che contengono nicotina senza combustione e inalazione (art. 62-quater.1 TUA) e i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-quinquies TUA), allineandolo a quello previsto per i nuovi illeciti sui tabacchi lavorati.
Le sanzioni applicabili in caso di vendita non autorizzata di tabacchi lavorati
L'art. 40-quinquies disciplina l'impianto sanzionatorio applicabile in caso di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita. La vendita di tal prodotti senza preventiva autorizzazione è punita con una sanzione compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro, ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco è inferiore a 250 grammi. Le sanzioni non si applicano soltanto al venditore non autorizzato, ma anche a chi acquista tabacchi lavorati da un rivenditore privo della necessaria autorizzazione. Anche il compratore, infatti, rischia una sanzione compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro, ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco non supera i 500 grammi.
In entrambi i casi, la pena può arrivare fino all'arresto, se il quantitativo di tabacco lavorato è superiore ai limiti individuati dal decreto (art. 40-quinquies TUA).
La vendita non autorizzata di tabacchi lavorati può portare, inoltre, alla chiusura dell'attività (art. 40-sexies). La riforma prevede, infatti, che se i titolati o i dipendenti di un esercizio commerciale o pubblico detengono o cedono tabacchi lavorati in violazione delle norme previste dal TUA e dal nuovo codice doganale nazionale, o di altre leggi speciali, l'Amministrazione finanziaria può disporre la chiusura dell'esercizio o la sospensione della licenza o dell'autorizzazione.
Estese le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 ai reati sulle accise
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri estende l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 a tutte le violazioni penalmente rilevanti in materia di accise (art. 4, schema di decreto).
L'introduzione dei reati previsti dal TUA nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 avrà conseguenze davvero rilevanti per le imprese: in caso di violazione, le aziende rischiano anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Una modifica, quella prevista dalla riforma, che rende necessario un nuovo aggiornamento del modello organizzativo 231 per tutte le imprese che operano nel commercio internazionale.
La mappatura dei rischi e la previsione di azioni volte a prevenire la commissione di un illecito dovranno concentrarsi anche sui reati contemplati dal TUA.