mercoledì 24/01/2024 • 06:00
Con il D.Lgs. 220/2023 sono stati abrogati gli istituti del reclamo e della mediazione di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/92; pertanto, dal 4 gennaio 2024 il contribuente non può più accedere alla procedura di mediazione per cercare di definire bonariamente con l’A.F. i giudizi aventi ad oggetto le controversie il cui valore della lite non superi il limite di 50.000 euro.
La riforma del processo tributario è ormai in fase di concreta attuazione. Tra le varie novità introdotte con il decreto sul processo (D.Lgs. 220/2023) merita menzione l’articolo 2, comma 3 ai sensi del quale “l’art. 17-bis D.Lgs. 546/92 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”- rectius dal 4 gennaio 2024.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, quindi, il contribuente/ricorrente non avrà più la possibilità di inglobare nel ricorso notificato all’ente accertatore una proposta di mediazione finalizzata ad una rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva e ad una definizione bonaria dell’instauranda querelle con l’A.F.
È stato così abrogato un importante istituto deflattivo del contenzioso che, per i giudizi aventi ad oggetto controversie dal valore non troppo rilevante, sembrerebbe avere svolto - ove ben utilizzato da contribuenti ed Uffici finanziari - un'importante funzione deflattiva evitando l'instaurazione di procedimenti giurisdizionali tributari.
I dubbi interpretativi ed il Comunicato stampa n. 13 del MEF
In merito alla suddetta norma abrogativa il MEF ha diramato il comunicato stampa n. 13 del 22 gennaio 2024 con il quale è stato chiarito che:
Il chiarimento è giunto per dirimere alcuni dubbi interpretativi che, sin dal principio dell’entrata in vigore della nuova norma, sono sorti in merito al suo esatto ambito applicativo: in particolare, non era ben chiaro quale fosse il concreto impatto che la prescritta abrogazione potesse avere nei confronti dei ricorsi già notificati prima del 4 gennaio e per i quali, alla predetta data, risultava ancora pendente il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 17-bis, si sarebbe dovuta concludere la procedura di mediazione.
Per comprendere a fondo il rilevante problema è necessario descrivere brevemente il funzionamento dell’ormai abrogata fase di reclamo-mediazione ed i correlati effetti procedurali dalla stessa prodotti sul processo tributario:
Senonché, l’abrogazione dell’istituto è avvenuta con una formula legislativa che, dopo avere individuato il 4 gennaio 2024 quale data a decorrere della quale opera la suddetta cancellazione, non ha previsto una disposizione transitoria di natura temporale che sarebbe stata necessaria per una procedura a formazione progressiva come quella descritta.
Esempio In ipotesi di un ricorso notificato in data 27 dicembre 2023, il difensore del contribuente si troverà dinnanzi ai seguenti rilevanti dubbi applicativi:
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Alla luce delle gravi conseguenze potenzialmente derivanti da un’eventuale errata interpretazione ed applicazione della norma in esame, il MEF ha ritenuto doveroso fornire le descritte delucidazioni precisando che:
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Emiliano Covino
- Avvocato cassazionista, Professore aggiunto Unitus, Ricercatore Tor VergataRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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