martedì 23/01/2024 • 06:00
Con comunicato stampa del 22 gennaio 2024, il MEF informa che l'abrogazione del reclamo-mediazione opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
redazione Memento
Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Si ricorda che il 3 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 220/2023 sul contenzioso tributario il quale, così come previsto dalla legge delega per la riforma fiscale, ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 546/92.
Nell'ambito di attuazione della riforma fiscale, il decreto in oggetto prevede, tra le tante novità, l'abrogazione dell'istituto del reclamo e della mediazione .
Il decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024 e le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 , fatta eccezione per alcune disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in oggetto (5 gennaio 2024).
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Emiliano Covino
- Avvocato cassazionista, Professore aggiunto Unitus, Ricercatore Tor VergataRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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