mercoledì 22/11/2023 • 06:00
Per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare dei viaggiatori extracomunitari da trasportarsi nei bagagli personali al di fuori dell'UE, il DDL di Bilancio 2024 amplia l'ambito applicativo dello sgravio IVA, riducendo da 154,94 a 70 euro, IVA inclusa, l'ammontare complessivo delle cessioni.
Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, il DDL di Bilancio 2024 amplia l'ambito applicativo dello sgravio IVA previsto per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare dei viaggiatori extracomunitari da trasportare nei bagagli personali al di fuori della UE, riducendo da 154,94 a 70 euro, IVA inclusa, l'ammontare complessivo delle cessioni, comprensivo dell'IVA, che può fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 38-quater DPR 633/72.
Il nuovo limite monetario si applica allo sgravio dell'IVA riconosciuto dal dettagliante italiano in sede di cessione, emettendo fattura elettronica con il sistema OTELLO 2.0 senza applicazione dell'imposta, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita, oppure con rimborso successivo dell'imposta all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite una società di “tax refund”.
Sistema OTELLO 2.0
Con il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell'attuale versione 2.0:
Regolarizzazione delle operazioni
L'art. 38-quater c. 1 DPR 633/72 dispone che, in caso di mancata restituzione della fattura emessa senza esercitare la rivalsa e consegnata al cessionario recante il visto che attesta l'uscita dal territorio della UE, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26, comma 1, entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Come precisato dalla risoluzione n. 58/E/2019, la regolarizzazione in esame, da effettuare a mezzo nota di variazione in aumento, deve essere eseguita tramite il sistema OTELLO 2.0 ed in maniera “singola”, con una nota per ciascuna fattura emessa, senza possibilità di ricorrere a documenti fiscali “cumulativi”.
Discorso diverso vale per le variazioni in diminuzione nell'ipotesi di cui all'art. 38-quater c. 2 DPR 633/1972. Infatti, laddove il cedente, all'atto della cessione dei beni, abbia applicato l'IVA, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata in via di rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dalla UE entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'Ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti.
In tale ipotesi, pertanto, il legislatore, a fronte degli strumenti astrattamente previsti dall'art. 26 DPR 633/72 per le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, ha scelto quello dell'annotazione nel registro degli acquisti, senza emissione di un autonomo documento.
Di conseguenza, come specificato dalla risoluzione n. 65/E/2019, nel caso di variazioni in diminuzione, non è obbligatoria l'emissione della nota di variazione per mezzo del sistema OTELLO 2.0.
Condizioni dello sgravio
In merito alle condizioni applicative dello sgravio, non vi sono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente.
I beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale (CM 145/E/1998), fermo restando che l'acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare, potendo presupporre l'utilizzo degli stessi beni nell'ambito di un'attività commerciale, preclude l'applicazione del beneficio in questione (RM 126/E/1998).
Per determinare se la soglia monetaria, che scenderà a 70 euro, IVA inclusa, sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura. Come stabilito dall'art. 48 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente. In particolare, la soglia, per quanto possa derivare da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi, seppure documentate con un'unica fattura (principio di diritto n. 8/E/2020).
Comportamenti abusivi
Non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare ad ottenere il rimborso dell'IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore alla soglia (principio di diritto n. 25/E/2019).
È, invece, incompatibile con le norme vigenti l'esclusione del rimborso dell'IVA versata dal consumatore extra-UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (es. invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) che non trovano diretto riscontro nell'art. 38-quater DPR 633/72.
Al verificarsi delle condizioni ivi previste, infatti, il rimborso è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell'imposta, per la quale valgono le regole generali degli artt. 19 e ss. DPR 633/72 (principio di diritto n. 8/E/2020).
Con la risoluzione n. 60/E/2022, è stato chiarito che lo sgravio dell'IVA non si applica nel caso in cui le operazioni di acquisto e rivendita dei beni siano effettuate ricorrendo allo schema del mandato con rappresentanza, tenuto conto che il mandante non solo non sceglie i beni che il viaggiatore extra-UE, in qualità di mandatario, acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra neppure in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.
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