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martedì 17/10/2023 • 06:00

Speciali Dal Consiglio dei Ministri

Riforma dell’IRPEF: i nuovi scaglioni con il decreto delegato

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che attua le disposizioni della delega fiscale finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche. Gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche sono ridotti a tre.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 11 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Consiglio dei Ministri, il 16 ottobre 2023, ha approvato il decreto che attua le disposizioni previste dall'art. 5, c. 1, lett. a) L. 111/2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione dell'IRPEF in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta;
  • conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale (prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione).

La revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

L 'articolo 1, c. 1, del Decreto ha previsto, ai fini IRPEF, delle novità nel calcolo dell'imposta limitate al periodo d'imposta 2024. In particolare queste modifiche hanno riguardato le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicare in sede di determinazione dell'imposta lorda. In tal senso, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche sono stati ridotti a tre, così determinati:

a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Inoltre, limitatamente al periodo d'imposta 2024, è stata innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'art. 13, c. 1, lett. a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con questa modifica è stata ampliata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati).

Si illustrano in tabella le nuove modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente:                                                                                                                                         

Reddito (euro)

Importo della detrazione (euro)

Fino a 15.000

1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000

1.910+1.190* [(28.000 - reddito)/(28.000-15.000)]

Oltre 28.000 fino a 50.000

1.910*[(50.000 - reddito)/(50.000-28.000)]

Oltre 50.000

0

La modifica in esame, riducendo l'aliquota dello scaglione compreso tra 15.000 e 28.000 euro, determina una riduzione del carico fiscale per tutti i soggetti con redditi superiori a 15.000 euro. Incrementando, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito, il carico fiscale è ridotto anche per i lavoratori dipendenti con reddito al di sotto di tale soglia.

L'effetto stimato per queste modifiche, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente di circa -4.594,1 milioni di euro (di cui -4.554,9 milioni di euro di Irpef e -28,4 e -10,8 rispettivamente di addizionale regionale e comunale). L'effetto complessivo dell'intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 444,2 milioni di euro (di cui 443,9 milioni di euro di Irpef e 0,2 e 0,1 rispettivamente di addizionale regionale e comunale).

Si ricorda che l'incremento della detrazione non ha effetto sulla spettanza del “trattamento integrativo” per il lavoro dipendente in quanto la norma prevede che tale trattamento continui di fatto a essere corrisposto al verificarsi delle medesime condizioni previste dalla legislazione vigente. Resta inoltre confermato, come da legislazione vigente, l'incremento della suddetta detrazione di 65 euro per i redditi compresi tra 25 mila e 35 mila euro.

Oltre a quanto sopra, per i soli soggetti con reddito complessivo al netto dell'abitazione principale maggiore di 50 mila euro, per l'anno 2024 è introdotta una riduzione di 260 euro applicabile al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19%, 26% (Erogazioni liberali ad ONLUS e ai partiti politici), 30% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS), 35% (Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

Infine, per espressa previsione normativa è previsto che, nella determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025, deve assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che fissano le sopra citate nuove aliquote e no tax area.

La revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L'articolo 2 prevede, per l'anno 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Questa decurtazione deve essere operata successivamente alla determinazione dell'ammontare della detrazione tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, c. 3-bis, del TUIR.

In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali;
  • le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (ex art. 15, comma 1.1, del TUIR);
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (ex articolo 11 DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13);
  • le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore (ex art. 83, c. 1, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (ex art. 119, c. 4, quinto periodo, DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77).

Ai fini dell'applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (ex art. 10, c. 3-bis, del TUIR).

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF alla nuova disciplina dell'IRPEF

E' differito al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 da parte delle Regioni. Questo differimento si è reso necessario per garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, entro il termine di approvazione del bilancio, i Comuni dovranno modificare per l'anno 2024 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel caso in cui la delibera di adeguamento non dovesse essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione o non dovesse essere trasmessa entro il termine del 20 dicembre 2024 (termine previsto dall'art. 14 c. 8 D.Lgs. 23/2011), ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del MEF, per l'anno 2024, l'addizionale comunale dovrà applicarsi sulla base della prima, terza e quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota.

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Al fine di incentivare le nuove assunzioni, l'articolo 4 introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero l'anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare cui si farà riferimento, per semplicità, nel prosieguo), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d'impresa (ex articolo 73 del TUIR, le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR), nonché gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Per gli enti di cui all'articolo 73, c. 1, lett. c), del TUIR (enti non commerciali, trust non commerciali, OICR residenti) il regime in questione si rende operante esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito. Viceversa, la maggiorazione non si applica ai soggetti forfetari.

Nello specifico l'agevolazione:

1) spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni;

2) presuppone che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali (sono quindi escluse dall'ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che hanno fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria alla luce del Codice della crisi. Si tratta, ad esempio, delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, del concordato preventivo, del concordato minore o degli accordi o piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da cui discenda l'estinzione dell'impresa).

Oltre a quanto sopra occorre considerare che:

  • al fine di beneficiare dell'agevolazione, nell'esercizio 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore a quello mediamente occupato nell'esercizio 2023 (per finalità antielusive, la verifica di questa condizione deve essere fatta al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
  • in presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, comma 1, lett. B), n. 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio 2023 (i soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del c.c., come ad esempio le imprese IAS adopter, le imprese assicurative o gli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. n. 136 del 2015, devono comunque tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella voce di cui alla lettera B, numero 9);
  • i costi riferibili al personale dipendente devono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente (ad esempio, per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, i costi rileveranno secondo il principio di cassa);
  • per poter beneficiare dell'agevolazione il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 deve essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d'imposta 2023l

Al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono:

  • i lavoratori svantaggiati o con disabilità;
  • le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
  • i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
  • i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Abrogazione ACE

L'articolo 5 dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), facendo salvi, comunque, i diritti quesiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

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