Disegno della legge di bilancio 2024
Le novità principali del disegno di legge di bilancio 2024 sono:
a) Taglio cuneo fiscale
Stanziati 10 miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro).
b) Rinnovo contratti P.A.
Cinque miliardi per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.
c) Sanità
Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l'anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2026. Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di 2.000 euro annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.
d) Famiglie e bonus natalità
In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell'anno prossimo. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni.
e) Lavoro
Prevista la detassazione dei premi di produttività al 5 per cento e dei fringe benefit fino a 2 mila euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri. Per le donne lavoratrici viene sgravata l'intera quota dei contributi a carico delle stesse, per un anno se hanno due figli fino all'età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.
f) Imprese
Rinviata fino al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore della plastic e sugar tax e previsto un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.
Decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale
Le novità principali del decreto legge sono:
a) Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023
Per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, viene anticipato il conguaglio.
b) Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette
Solo per il 2023 e per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi può essere effettuato entro il 16 gennaio 2024 senza interessi ovvero fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.
c) Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
Proroga al 30 giugno 2024 del termine per aderire alla procedura per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato nei periodi a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 e di un anno del termine di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.
d) Modifiche alla disciplina della PEX
La PEX si applicherà alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.
e) Nuova Sabatini
Autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).
Primo modulo riforma tributaria (L. 111/2023)
Le novità principali del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche sono:
a) Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Per il solo anno 2024 l'IRPEF riduce a tre gli scaglioni di reddito come segue:
- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Per il 2024 si introducono incentivi per le nuove assunzioni attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano: sono escluse dall'ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
Decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale
Le principali novità sono:
a) Residenza fiscale
Per le persone fisiche il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. La residenza di società ed enti viene ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche:
- il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
b) Lavoratori impatriati
Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d'imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi. Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.
c) Reshoring di aziende
Viene promosso lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione.
Si prevede il recupero del beneficio qualora l'attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell'agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell'agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all'estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.
d) Global minimum tax
Recependo la direttiva (UE) 2022/2523, viene prevista:
- un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
L'obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d'imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l'introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima d'imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva.
Fonte: Comunicato stampa CdM 16 ottobre 2023