venerdì 29/09/2023 • 15:13
Il valore della lite su cui commisurare il dovuto per la definizione è costituito dalle maggiori IRES e IRAP richieste con gli avvisi di accertamento, senza il ricalcolo dell'imponibile a seguito della presentazione del modello IPEA. Inoltre, se il tributo è stato versato, la controversia sulle sanzioni collegate è definita con la domanda.
redazione Memento
Risposta AE del 29 settembre 2023 n. 442
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tema di definizione agevolata il valore della lite, su cui commisurare il dovuto per la definizione, è costituito dalle maggiori IRES e IRAP richieste con gli avvisi di accertamento, senza tener conto del ricalcolo dell'imponibile effettuato in seguito alla presentazione del modello IPEA.
Le perdite scomputate in accoglimento delle istanze IPEA possono essere poi utilizzate a scomputo dell'imponibile corrispondente all'imposta dovuta una volta ridotta secondo le percentuali stabilite per la definizione della lite (cfr sul punto anche Risp. AE 28 maggio 2019 n. 165 che fa riferimento al modello IPEC).
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (art. 6 c. 9 DL 119/2018). Questa disposizione sostanzialmente sancisce il principio secondo cui dalla definizione agevolata non può derivare l'effetto che il contribuente rientri nella disponibilità di quanto dovuto e devoluto in provvisoria esecuzione dell'atto impositivo in contenzioso. Questa conclusione è coerente col principio consolidato secondo cui, per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella dell'accertamento dell'imponibile (C.Cost. 13 luglio 1995 n. 321).
Si ricorda che la possibilità di definire in modo agevolato le controversie attualmente pendenti in Cassazione è contemplata dall'art. 1 c. 190 L. 197/2022, che prevede, in caso di doppia soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio, il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Anche nel caso di specie, quindi, al fine di determinare l'imposta da versare per definire la controversia una volta calcolato il valore della lite, tenendo conto di quanto accertato al lordo delle perdite, si può abbattere il reddito corrispondente all'imposta dovuta (pari al 5% di quella accertata) con le perdite scomputate, senza alcuna possibilità di affrancamento delle medesime.
Risposta AE del 29 settembre 2023 n. 441
L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, se il tributo è stato versato, la controversia relativa alle sanzioni collegate può essere definita con la sola presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, senza versamento di alcun altro importo.
Nel dettaglio, l’istante ha impugnato, limitatamente alle sanzioni e interessi, una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo per decadenza dal beneficio della rateazione a causa dell'omesso/carente versamento dell'imposta dovuta, pertanto la controversia ha ad oggetto sanzioni derivanti dall'omesso/carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo. A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha osservato che le liti relative a sanzioni collegate ai tributi sono definibili ai sensi dell'art. 1 c. 191 L. 197/2022 solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi, diversamente le stesse sono definibili con le percentuali previste dalla definizione agevolata dall'art. 1 c. 186-190 L. 197/2022.
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Massimo Romeo
- Esperto fiscale e pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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