martedì 26/09/2023 • 15:26
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 437 del 26 settembre 2023, ha chiarito che le sanzioni irrogate in materia di transfer pricing, correlate a quelle non corrisposte nell'ambito di una procedura amichevole, non sono definibili tramite la definizione agevolata.
redazione Memento
Con la risposta n. 437 del 26 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni irrogate in materia di transfer pricing non rientrano tra le sanzioni definibili tramite la definizione agevolata delle liti pendenti (di cui all'art. 1 c. 191 L. 197/2022). Nel caso di specie, infatti, tali sanzioni sono correlate a un tributo che non è stato corrisposto essendo sottoposto a una procedura amichevole.
Considerato che il pagamento degli altri tributi contenuti nell'avviso non potrà comportare l'azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, l'istante ha solo la possibilità di rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell'imposta.
Si ricorda che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (art. 1 c. 186 L. 197/2022). Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art. 12 c. 2 D.Lgs. 546/92).
Il legislatore tributario, inoltre, per incentivare la definizione delle liti aventi ad oggetto solo sanzioni non collegate al tributo, ha anche acconsentito a rinunciare a una parte del valore della lite commisurata alla sola sanzione ai sensi dell'ultimo periodo del citato art. 12 c. 2, ammettendo la definizione della lite con il versamento di una percentuale della sanzione in considerazione, anche in questo caso, dello stato e del grado di giudizio (art. 1 c. 191 L. 197/2022).
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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