sabato 12/08/2023 • 06:00
Nelle ipotesi in cui i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020 risultino non utilizzabili, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Opzione cessione del credito/sconto in fattura
Salvo le attuali regole del “blocco delle cessioni previste dal DL 11/2023”, in argomento giova ricordare che in base all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi (recupero del patrimonio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per:
Nuove regole sui crediti non utilizzati
Il Legislatore con la nuova disposizione prevista dall'art. 25 DL 104/2023 (c.d. decreto Omnibus) ha stabilito che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020 (sconto in fattura/cessione del credito), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'art. 121 c. 3 DL 34/2020, in tale circostanza:
Precisazione: La presente disposizione riguarda senz'altro tutte quelle operazioni (salvo le attuali eccezioni) in cui era possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. Difatti, il DL 11/2023 dal 17 febbraio 2023 certifica lo stop totale a sconto in fattura e cessione del credito. Nonostante questo intervento, a seguito della conversione in legge del citato decreto, sono state ampliate le eccezioni al divieto originariamente previste dal provvedimento. Ad esempio, in caso di Superbonus, la norma “blocca cessioni” non si applica qualora in data precedente al 17 febbraio 2023, risulti:
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