lunedì 24/07/2023 • 06:08
È possibile cancellare una società di persone, senza la fase di liquidazione, qualora non vi siano attività da riscuotere o passività da estinguere, “depennandola” dal Registro delle imprese. Si analizzano due casi di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per una società di persone senza liquidazione.
Capita spesso che una società di persone si scioglie senza transitare dalla procedura di liquidazione, così come la stessa società si scioglie per mancata ricostituzione della pluralità dei soci con la prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite.
In merito alla prima fattispecie, lo studio 203-2018/I del Consiglio nazionale del notariato, ha puntualizzato che è possibile cancellare una società di persone, senza la fase di liquidazione, qualora non vi siano attività da riscuotere o passività da estinguere, “depennandola” dal Registro delle imprese.
Il tutto tramite la redazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata dai quali risulta “l'intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società senza passare dalla fase di liquidazione”.
Quanto alla seconda fattispecie, si ricorda che l'art. 2272, n. 4, c. c, dispone che la società si scioglie “quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”.
In prima battuta, giova segnalare che il socio superstite, dopo aver lasciato trascorrere il semestre senza integrare il numero dei soci, può continuare l'attività, svolta in precedenza dalla società, a tempo indeterminato senza procedere alla fase di liquidazione.
Infatti, ciò è possibile proprio perché l'unipersonalità della compagine sociale è causa di scioglimento della società, ma non della sua estinzione (Cass. sent. n. 27189/2014; Cass. ord. n. 24400/2018).
Tuttavia, nel momento in cui il socio superstite intende proseguire l'attività in forma individuale, beneficia del principio della continuità dei rapporti giuridici esistenti nonché usufruisce del regime di neutralità fiscale.
In ogni caso, per le suddette fattispecie, si pone il problema di quando presentare la dichiarazione dei redditi.
Società senza liquidazione
In proposito, mutuando quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, con due circolari, ossia la n. 48 del 7 giugno 2002 e n. 50 del 12 giugno 2002, si evidenzia quanto segue.
La procedura ordinaria di liquidazione è obbligatoria per le società di capitali, ma non per gli imprenditori individuali e le società di persone che possono cessare senza seguire la procedura formale di liquidazione.
Ne consegue che non sono applicabili i termini di presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del DPR n. 322/1998, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni dovute nelle ipotesi di formale liquidazione.
Sono, invece, applicabili, atteso che la società non intraprende la fase della liquidazione, i termini previsti dall'articolo 2 del DPR n. 322/1998, laddove è previsto che anche le società di persone presentano la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
Tale principio era stato, peraltro, già precisato con la circolare del 19 maggio 2000 n. 101/E (par. 12.3), in base alla quale le dichiarazioni delle società o associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (vale a dire, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e soggetti ad esse equiparati), estinte senza formale procedura di liquidazione, devono essere presentate entro gli ordinari termini (ora 30 novembre) di presentazione previsti per tali soggetti.
A titolo di esempio, una società in nome collettivo sciolta senza liquidazione in data 28 febbraio 2022, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in via telematica entro il 30 novembre 2023, osservando i termini ordinari.
Mancata ricostituzione dei soci
Altro caso da considerare riguarda le conseguenze di carattere tributario derivanti dall'impossibilità di proseguire l'attività in forma societaria, nel corso dell'anno, di una società di persone in ipotesi quali la mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Il socio superstite, in ogni caso, ha intenzione di continuare l'attività sotto forma di ditta individuale, mantenendo inalterati i valori dei beni.
In merito agli obblighi dichiarativi, la circolare dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002, n. 54, ha precisato che la società è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il Modello Unico Società di persone.
Per esempio, recesso del socio in data 15 marzo 2022 con la società che non ricostituisce la pluralità dei soci entro il 15 settembre 2022. Nel caso in esame, la società, in persona del socio superstite, dovrà presentare in via telematica, entro il 30 novembre 2023 le dichiarazioni dei redditi (Redditi SP 2023) ed Irap (modello Irap 2013 – quadro IP società di persone) relative al periodo dal 1° gennaio 2022 al 15 settembre 2022, imputando il reddito prodotto interamente al socio superstite.
Entro lo stesso termine, ossia entro il 30 novembre 2023, quest'ultimo, che continua l'attività d'impresa in forma individuale, dovrà presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi (Redditi PF 2023) relativa al periodo 16 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, indicando il reddito imputato per trasparenza della società sciolta (quadro RH) e quello personalmente prodotto (quadro RF o RG).
Non presenterà la dichiarazione IRAP non essendo più obbligato come ditta individuale.
Osservazioni
Per completezza di argomento, va segnalato che, sempre in tema di presentazione delle dichiarazioni, l'Agenzia delle entrate (ris. del 30 luglio 2008, n. 329/E) è intervenuta, precisando alcuni aspetti importanti circa la “trasformazione” atipica di società di persone in impresa individuale originata dalla mancata ricostituzione della compagine sociale.
In particolare, è stato chiarito (ris. del 3 aprile 2006, n. 47/E) che è sempre necessaria la liquidazione societaria affinché il socio superstite possa continuare l'attività in forma individuale. A conclusione della fase di liquidazione, sia volontaria che formale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite e si determina l'estinzione della società, previa cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese. Nell'ipotesi di scioglimento della società e di continuazione dell'attività imprenditoriale in forma individuale, si è in presenza di “trasformazione” societaria in senso generico (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3671), diversa da quella disposta dal codice civile.
Infatti, il passaggio dalla società di persone alla ditta individuale determina un rapporto tra soggetti distinti, per cui la continuazione dell'impresa in forma individuale necessita della preventiva liquidazione – da intendersi sia volontaria che formale - e dell'estinzione della società.
Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell'operazione straordinaria, la continuità oggettiva dell'attività d'impresa comporta la neutralità fiscale di tale “trasformazione” atipica. (Circ. del 26 febbraio 2008, n. 13/E par. 10).
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