sabato 10/06/2023 • 06:00
I soggetti IRES, in questo periodo, sono impegnati a redigere la dichiarazione dei redditi e, quindi, prestano molta attenzione a determinare il saldo IRES e IRAP relativo al periodo d’imposta 2022, nonché l’acconto riguardante dette imposte per il 2023. In base alla data di approvazione del bilancio, tali soggetti versano imposte e acconti.
Le istruzioni al modello REDDITI SC 2023 precisano che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall'art. 7-quater, c. 19, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225.
Sembra opportuno, tuttavia, evidenziare determinate regole che devono essere osservate al fine di evitare errori, ossia:
Alla luce di quanto precede, il versamento del saldo IRES 2022 e del primo acconto 2023 deve essere effettuato entro:
Nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, di cui agli articoli 5 e 5-bis del DPR n. 322/1998, i versamenti devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Acconto IRES
Come stabilisce la l. 23 marzo 1977, n. 97, i versamenti di acconto dell'IRES sono effettuati in due rate, salvo che, ai sensi dell'art. 17, c. 3, del DPR n. 435/2001, il versamento della prima rata non superi euro 103.
L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.
La percentuale dell'acconto dell'IRES è fissata nella misura del 100%. Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.
Tuttavia, ai fini del versamento è opportuno rispettare quanto evidenziato in tabella.
RIGO RN17 |
ACCONTO |
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Importo inferiore a euro 20,66 |
Non dovuto |
Importo della prima rata non superiore a euro 103,00 e per importo inferiore a euro 257,52 |
Si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 |
Importo uguale o superiore a euro 257,52 |
Si versa in due rate:
|
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, c. 1, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157).
Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d'imposta precedente (art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 239/1996). In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, l'obbligo di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.
In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.
Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, c. 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla l. 27 aprile 1989, n. 154. Il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, di cui al c. 4 dell'art. 167 del TUIR assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione (quadro RM, sezione I, del modello REDDITI SC e quadro RM, sezione II, del modello REDDITI ENC) va effettuato secondo i termini e le modalità sopra indicate. L'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.
I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le norme sopra citate devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell'acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.
La rateazione
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (art. 5 del D.M 21 maggio 2009) da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
IRAP
Ai sensi dell'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, da parte delle società di capitali.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
In pratica, si applicano le stesse disposizioni previste per il versamento a saldo e acconto relative alle imposte sui redditi.
In base all'art. 17, c. 2, del DPR n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali il predetto importo può essere adeguato.
I titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute, così come dispone l'art. 37, c. 49, del DL n. 223/2006.
Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 è dovuto, per i soggetti IRES nella misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.
In base all'art. 17, comma 3, del DPR n. 435/2001, l'acconto va versato in due rate:
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.
Come per l'IRES anche per l'IRAP è possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
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