mercoledì 07/06/2023 • 06:00
Si avvicina la scadenza del versamento del saldo IRPEF e delle imposte sostitutive per l’anno 2022, nonché del primo acconto di dette imposte per l’anno 2023. Entro il 30 giugno 2023, salvo rateazione, occorre effettuare il versamento.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023, devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione, ma direttamente nel modello di versamento F24.
Non vanno versate le imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00. Non vanno altresì effettuate compensazioni delle singole imposte che non superano detto importo.
I principali codici tributo che si devono utilizzare per il versamento del saldo e dell'acconto sono indicati nel modello REDDITI PF, fascicolo 1.
Da evidenziare che tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Giova sottolineare che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 ovvero, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo, entro 30 luglio 2023. Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il 31 luglio 2023 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo.
Gli acconti IRPEF
L'art. 1 della l. 23 marzo 1977, n. 97, dispone che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche devono versare l'acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso. Trattasi, nel nostro caso, del periodo d'imposta 2023.
La base di calcolo, su cui determinare l'acconto, è data dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente. Questo metodo, c.d. metodo storico, può essere applicato anche nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando l'acconto sulla stessa base di calcolo che sarebbe dovuta risultare dalla dichiarazione dei redditi non presentata.
In alternativa a detto metodo, il contribuente può determinare l'acconto applicando il metodo “previsionale”. Il metodo, in genere, si applica nel momento in cui l'imposta dovuta per il periodo d'imposta in cui si versa l'acconto (nel nostro caso il 2023), sia inferiore o nulla rispetto a quella del periodo precedente. Ne consegue che, il contribuente può:
Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di irrogare le sanzioni, previste per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti, nel caso di eventuali errori di calcolo con il metodo previsionale
L'acconto è determinato nella misura pari al 100% del rigo RN34 del modello REDDITI PF 2023.
Nella seguente tabella si illustrano le regole.
RIGO RN34 |
ACCONTO |
---|---|
Importo inferiore a euro 51,65 |
Non dovuto |
Importo non superiore a euro 257,52 |
Si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 |
Importo uguale o superiore a euro 257,52 |
Si versa in due rate:
|
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%. Pertanto i predetti contribuenti versano l'acconto in unica soluzione, se l'importo della prima rata non supera euro 103, mentre negli altri casi, versano l'acconto in due rate.
La cedolare secca
In breve, si ricorda che, per effetto dell'articolo 3 del D.Lgs n. 23/2011, la cedolare secca è un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali, registro e bollo, applicabile per opzione dalle persone fisiche diverse da imprenditori commerciali o professionisti. Detta cedolare si può applicare per i fabbricati locati ad uso abitativo e relative pertinenze.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca, comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.
In generale, alla base imponibile, che è pari al maggiore tra il canone di locazione e la rendita catastale rivalutata del 5%, si applica l'aliquota del 21%. Tuttavia, per i contratti di locazione a canone concordato, si applica l'aliquota del 10%.
In caso di redditi di fabbricati soggetti a cedolare secca, occorre compilare la sezione I del quadro RB, dove vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella 11 “Cedolare secca”.
Inoltre, alla cedolare secca, è riservato il rigo B11, necessario per indicare l'imposta sostitutiva, del 21% o del 10%, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime agevolato.
In caso di redditi di fabbricati soggetti a cedolare secca, occorre compilare la sezione I del quadro RB, dove vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella 11 “Cedolare secca”. Inoltre, alla cedolare secca, è riservato il rigo B11, necessario per indicare l'imposta sostitutiva, del 21% o del 10%, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime agevolato.
Nel modello REDDITI PF, va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023 occorre controllare l'importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, “Differenza”.
Se questo importo non supera euro 51,65, non è dovuto acconto; in caso contrario, superando euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo LC1, col. 5, risulti pari o superiore ad euro 52. L'acconto così determinato deve essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
Il regime forfetario
I soggetti che applicano il regime forfetario, devono versare l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, pari al 5% o al 15%, nei termini ordinari, utilizzando specifici codici tributo sopra specificati.
Ne consegue che, detti soggetti hanno l'obbligo di versare anche l'acconto dell'imposta sostitutiva, tenendo conto che devono considerare, per determinare l'acconto per il 2023, il rigo LM42 (Differenza), che, si ricorda, deve essere superiore a euro 52.
Sull'acconto dell'imposta sostitutiva, occorre prestare attenzione in caso di passaggio dal regime forfetario ad un altro e viceversa.
Nel caso in cui il 2023 sia il primo anno di applicazione di un regime diverso per effetto della fuoriuscita da quello forfetario, applicato nel 2022, nulla è dovuto a titolo di acconto di imposta sostitutiva per il 2023. L'acconto IRPEF per il 2023 risulta dovuto, secondo le ordinarie modalità, qualora il contribuente abbia conseguito nel 2022 altri redditi.
Qualora il contribuente nell'anno abbia comunque versato acconti di imposta sostitutiva, è stabilito che debbano essere indicati nella colonna 4 (“di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario”) del rigo RN38 (“Acconti”), consentendo così, di fatto, di sottrarli dall'IRPEF dovuta a saldo, senza che vadano persi.
Le istruzioni al modello REDDITI PF, prevedono, infatti, che in detto rigo occorre riportare gli acconti relativi all'imposta sostitutiva versati dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario con riferimento al periodo d'imposta 2021 e quindi non hanno compilato il quadro LM (rispettivamente codici tributo “1793” e “1794”, o codici tributo “1790” e “1791”, anno di riferimento “2022”).
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