giovedì 18/05/2023 • 06:00
L’IVA è un tributo armonizzato, disciplinato da una direttiva europea, al momento la 2006/112/CE. Nonostante gli auspici, più volte formulati dai contribuenti, la Commissione europea non ha mai pensato di introdurre regole in questo ambito delle direttive. Non spetta alla Corte di Giustizia valutare se la sanzione nazionale viola o meno i principi generali.
L'ordinamento giuridico deve trovare un giusto compromesso in merito all'entità della sanzione amministrativa, che contemperi l'esigenza di una afflittività adeguata a scoraggiare un comportamento contrario alla legge, e quella di rispettare il principio di proporzionalità, in base al quale non deve essere chiesto nulla più di quanto necessario.
La questione
Il tema è trattato nell'ultimo deposito della Corte di Giustizia, relativo alla sentenza del 17 maggio 2023 nella causa C-418/22, ricorrente SA CEZAM. Ricordiamo che la procedura di pronuncia pregiudiziale, attualmente disciplinata dall'articolo 263 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), si qualifica come incidente processuale, che sospende una lite in corso, e che deve essere deciso dal giudice remittente, in questo caso il Tribunale di prima istanza della regione di Lussemburgo, che si trova in Belgio.
Per valutare la complessità della causa, si usa misurare il tempo che intercorre tra il deposito del ricorso alla Corte (in questo momento viene attribuito il numero di causa) e la decisione. Qui è passato meno di un anno (deposito del 21 giugno 2022), e quindi si può affermare che la soluzione della causa non ha richiesto considerazioni particolari e non ha sollevato dubbi rilevanti. Per confronto la nota causa Halifax sull'abuso del diritto (C-255/02) ha richiesto quattro anni, come i tre anni per la causa sulla non imponibilità in presenza di documenti di uscita dal Paese, la cui contraffazione non era rilevabile con la normale diligenza (C-409/04 – Teleos).
Il giudice remittente dichiara di voler chiedere l'interpretazione di numerosi articoli della 2006/112/CE, relativi al corretto adempimento degli obblighi IVA, dalla fatturazione sino al versamento.
Ma nessuno di questi articoli prevede un regime sanzionatorio, né la direttiva dedica ulteriori e successive disposizioni per questo aspetto.
Il giudice nazionale elenca poi le disposizioni del diritto belga, che quantificano le sanzioni per inadempimento in materia di imposta sul valore aggiunto. Come avviene anche da noi, l'esatta determinazione dipende da istituti particolari, come in Italia il ravvedimento. Se ne è parlato con i colleghi europei, quando la sanzione è dovuta in altro Stato UE, come abbiamo già iniziato con l'IVA sulle vendite a distanza, in cui l'inadempimento o anche il semplice errore, che nascono nell'OSS del Paese del venditore, sono puniti nello Stato di destinazione, al quale è dovuta l'imposta.
Conclusioni
Il quesito rivolto alla Corte, che vale anche nel nostro ordinamento, riguarda l'identità della sanzione amministrativa per una violazione derivante da una precisa volontà e di quella applicata per un comportamento meramente erroneo.
Il vulnus della norma belga attiene alla base di calcolo della sanzione per omessa dichiarazione ed omesso versamento, che si applica al lordo della detrazione. Nella specie la Corte europea rinvia al giudice nazionale la valutazione di proporzionalità della sanzione, ponendo in evidenza che questo contribuente aveva pagato solo dopo la verbalizzazione della violazione. Dalla causa di rinvio non si capisce se il calcolo della sanzione sull'IVA dovuta, al lordo di quella detraibile, determinasse una indebita restrizione di quest'ultimo diritto.
Il ricorrente richiama la sentenza del 2019 in un caso italiano (C-712/17 – EN.SA.), ma la Corte non fatica a dichiararne l'irrilevanza. In questa causa non c'era nessun danno erariale, perché la detrazione su una fattura per operazioni inesistenti era stata restituita e quindi non c'era motivo per negare la possibilità di stornare la fattura che aveva dato origine alla lite. Il contribuente belga era in una palese situazione di danno erariale, non avendo versato l'IVA se non dopo l'ingiunzione dell'amministrazione finanziaria.
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Renato Portale
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